Art. 4.
          Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

  1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
    a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
    b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
    c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
    d) le  procedure,  con  le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
    e) le  procedure  per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro,
quelle  relative  alla  disciplina  degli  eventuali ricongiungimenti
familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del
numero   dei   permessi   di  soggiorno  rilasciati  si  tiene  conto
nell'adozione  del  decreto  di  programmazione  annuale  ai sensi di
quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
    f) il   punto   di   contatto   nazionale   per  la  cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione  della  protezione  temporanea e dell'interscambio di
dati di cui al presente decreto;
    g) le  misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
anche  mediante  il  coinvolgimento  delle  associazioni  ed  enti di
volontariato,  comprese  quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale,
per  le  cure  mediche,  per  il sostentamento e l'accesso al sistema
educativo  per  i  minori alla pari con i cittadini italiani, nonche'
per  l'accesso  alla  formazione  professionale  o  a  tirocini nelle
imprese.  Misure  specifiche  assistenziali  sono  stabilite  per  le
categorie  di  persone  con  bisogni  particolari, quali i minori non
accompagnati  e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre
gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
    h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od
organizzazioni  internazionali  o intergovernative, per consentire il
rimpatrio volontario;
    i) gli   altri   interventi   necessari  per  l'attuazione  della
decisione  del  Consiglio,  compresi quelli relativi al trasferimento
della  persona  protetta  temporaneamente  fra  Stati membri e quelli
inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
    l) le  procedure  da  attuarsi  nel  caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
  2.  Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme
di cui all'articolo 33 del testo unico.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  testo  unico  del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286, vedi note alle premesse. L'art. 3, comma 4,
          cosi' recita:
              "4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentiti il comitato di cui all'art. 2-bis, comma
          2,  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  le  competenti
          commissioni  parlamentari, sono annualmente definite, entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento  del  decreto,  sulla base dei criteri generali
          individuati  nel  documento programmatico, le quote massime
          di  stranieri  da  ammettere nel territorio dello Stato per
          lavoro   subordinato,   anche  per  esigenze  di  carattere
          stagionale,   e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto  dei
          ricongiungimenti  familiari  e  delle  misure di protezione
          temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi dell'art. 20.
          Qualora  se  ne  ravvisi  l'opportunita', ulteriori decreti
          possono  essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
          ed  i  permessi  di soggiorno per lavoro subordinato, anche
          per   esigenze   di  carattere  stagionale,  e  per  lavoro
          autonomo,  sono  rilasciati  entro  il  limite  delle quote
          predette  in  caso  di mancata pubblicazione del decreto di
          programmazione  annuale,  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  puo'  provvedere  in via transitoria, con proprio
          decreto,  nel  limite  delle  quote  stabilite  per  l'anno
          precedente".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali".  L'art. 8
          cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              -  Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  vedi  note alle premesse. L'art. 33, cosi'
          recita:
              "Art.  33  (Comitato  per i minori stranieri). (Legge 6
          marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare sulle
          modalita'    di    soggiorno.    dei    minori    stranieri
          temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello Stato e di
          coordinare  le  attivita' delle amministrazioni interessate
          e'  istituito,  senza ulteriori oneri a carico del bilancio
          dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
          affari  esteri,  dell'interno  e di grazia e giustizia, del
          Dipartimento  per  gli  affari sociali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  da  due  rappresentanti
          dell'Associazione  nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
          un  rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
          due    rappresentanti    di   organizzazioni   maggiormente
          rappresentative  operanti  nel  settore  dei problemi della
          famiglia.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli  affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
          sono  definiti  i  compiti  del Comitato di cui al comma 1,
          concernenti  la  tutela dei diritti dei minori stranieri in
          conformita'  alle  previsioni della Convenzione sui diritti
          del  fanciullo  del  20  novembre  1989,  ratificata e resa
          esecutiva  ai  sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
          particolare sono stabilite:
                a) le  regole  e  le  modalita'  per l'ingresso ed il
          soggiorno  nel  territorio dello Stato dei minori stranieri
          in  eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in Italia
          nell'ambito   di  programmi  solidaristici  di  accoglienza
          temporanea   promossi  da  enti,  associazioni  o  famiglie
          italiane,  nonche'  per  l'affidamento  temporaneo e per il
          rimpatrio dei medesimi;
                b) le  modalita'  di accoglienza dei minori stranieri
          non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato,
          nell'ambito  delle attivita' dei servizi sociali degli enti
          locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
          cui  al  comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
          dell'accoglienza,    del    rimpatrio   assistito   e   del
          ricongiungimento  del  minore con la sua famiglia nel Paese
          d'origine o in un Paese terzo.
              2-bis.   Il   provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2,  e'  adottato  dal  Comitato di cui al comma 1. Nel caso
          risulti  instaurato  nei  confronti  dello stesso minore un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia  il  nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
          esigenze processuali.
              3.  Il  Comitato  si  avvale,  per l'espletamento delle
          attivita'  di  competenza,  del  personale  e  dei mezzi in
          dotazione   al  Dipartimento  degli  affari  sociali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento medesimo".