Art. 6.
                     Ricongiungimento familiare

  1.  Il  ricongiungimento  familiare  nei  confronti  della  persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo'
essere richiesto per:
    a) il coniuge non legalmente separato;
    b) i  figli  minori  a  carico  anche adottivi, ed anche del solo
coniuge  o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati.  I  minori  in  affidamento  o  sottoposti  a  tutela  sono
equiparati  ai  figli.  Ai  fini  del ricongiungimento si considerano
minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;
    c) i  genitori  della  persona ammessa alla protezione temporanea
che  vivevano  insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui  gli  eventi  hanno  determinato il forzato abbandono e che erano
totalmente    o    parzialmente   a   carico   del   richiedente   il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel
Paese    d'origine    o    di    provenienza,   ovvero   i   genitori
ultrasessantacinquenni  conviventi  nel  medesimo periodo e a carico,
anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli
siano  impossibilitati  al  loro  sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
    d) i  figli  maggiorenni  della  persona  ammessa alla protezione
temporanea  che  vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel
periodo  in  cui  gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e
che  erano  totalmente  o  parzialmente  a  carico del richiedente il
ricongiungimento  in  tale  periodo,  qualora non possano per ragioni
oggettive  provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale.
  2.  I  ricongiungimenti  nei  confronti delle persone indicate alla
lettera  c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di
coloro  che  risultino  soggiornanti fuori del territorio degli Stati
membri dell'Unione europea.
  3.  Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno
per  protezione  temporanea di durata pari a quella del familiare che
ha chiesto il ricongiungimento.
  4.  I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea
non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.