Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo'
essere richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea
che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano
totalmente o parzialmente a carico del richiedente il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel
Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico,
anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel
periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e
che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di
coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati
membri dell'Unione europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che
ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea
non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.