Art. 7.
                          Istanze di asilo

  1.  L'ammissione  alle misure di protezione temporanea non preclude
la  presentazione  dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato  ai  sensi  della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui
all'articolo  3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande
per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone
che   beneficiano   della   protezione  temporanea,  con  riferimento
all'eventuale  rinvio  dell'esame  e  della decisione sull'istanza al
termine della protezione temporanea.
  2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status
di  rifugiato  non  sia  stato  differito  ai  sensi  del comma 1, il
richiedente  lo  status di rifugiato potra' beneficiare del regime di
protezione  temporanea  solo  se  presenti  rinuncia  alla istanza di
riconoscimento  dello  status di rifugiato e o se la medesima istanza
ha avuto un esito finale negativo.
  3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status
di  rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di
cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in
attesa  della  decisione  per  le  persone  che  hanno  goduto  della
protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.