Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude
la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande
per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone
che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento
all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al
termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status
di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di
protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza
ha avuto un esito finale negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status
di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di
cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in
attesa della decisione per le persone che hanno goduto della
protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.