Art. 8.
                            Informazioni

  1.   Alla  persona  che  gode  della  protezione  temporanea  viene
consegnato  un documento redatto in una lingua che e' presumibile che
essa  conosca  o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo
che  illustra  i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla
protezione temporanea.
  2.  Le  persone  che  godono  della  protezione  temporanea  e che,
nell'ambito  della  collaborazione amministrativa con gli altri Stati
membri,  vengono  trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono
ed  ottengano  il  trasferimento  vengono fornite di un lasciapassare
conforme al modello di cui all'allegato I.