Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che
essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo
che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla
protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati
membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono
ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare
conforme al modello di cui all'allegato I.