Art. 9.
                               Ricorsi

  1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
gli  altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le
norme  dell'articolo  6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei
ricorsi  fondati  su  norme  contenute  nell'articolo  6 del presente
decreto  per  i  quali  si osservano le norme di cui all'articolo 30,
comma 6, del testo unico.
  2.  I  provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti
gli  altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente  sono  motivati e recano l'indicazione dell'autorita'
presso  la  quale  e'  possibile  ricorrere e dei relativi termini di
presentazione del ricorso.
 
          Note all'art. 9:
              -  Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 10 e
          l'art. 30, comma 6, cosi' recitano:
              "Art. 6. (Omissis).
              10.  Contro  i  provvedimenti  di  cui  all'art. 5 e al
          presente   articolo   e'   ammesso   ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente".
              "Art. 30. (Omissis).
              6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
          familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
          nonche'   contro  gli  altri  provvedimenti  dell'autorita'
          amministrativa  in materia di diritto all'unita' familiare,
          l'interessato  puo' presentare ricorso al pretore del luogo
          in  cui  risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
          nei  modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
          procedura  civile.  Il decreto che accoglie il ricorso puo'
          disporre  il  rilascio del visto anche in assenza del nulla
          osta.  Gli  atti del procedimento sono esenti da imposta di
          bollo  e  di  registro  e  da  ogni  altra  tassa.  L'onere
          derivante  dall'applicazione del presente comma e' valutato
          in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998".