Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le
norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei
ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente
decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30,
comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti
gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita'
presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di
presentazione del ricorso.
Note all'art. 9:
- Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 10 e
l'art. 30, comma 6, cosi' recitano:
"Art. 6. (Omissis).
10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente".
"Art. 30. (Omissis).
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere
derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998".