IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero
delle attivita' produttive;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno
2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno
2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni
fini militari;
Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno
2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle
esportazioni di beni a duplice uso;
Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge
comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme
penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e
tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2,
lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per la
politica commerciale;
Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.
415;
Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge
comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il
Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio
dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n.
94/942/PESC;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta
direttamente applicabile, ancorche' non integralmente, in quanto
necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire
la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione
comune del Consiglio del 22 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000
del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di
prodotti e tecnologie a duplice uso;
b) per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio
n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo
dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
c) per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il
software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e
IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un
utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e
IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate
in ambito nazionale;
d) per «esportazione» si intende:
1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi
dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE)
2913/92);
2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo
182 del citato codice doganale comunitario;
3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi
elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della
Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha
quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte
pertinente e' letta o e' descritta al telefono in modo tale da
conseguire un risultato sostanzialmente analogo;
e) per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o
giuridica per conto della quale e' resa una dichiarazione
d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto
concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facolta' di
decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale
della Comunita' al momento dell'accettazione della dichiarazione.
Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del
contratto non agisca per proprio conto, e' determinante la facolta'
di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale
della Comunita'. Per «esportatore» si intende altresi' qualsiasi
persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o
tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una
destinazione al di fuori della Comunita'. Qualora, ai sensi del
contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il titolare
del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una
persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore e'
assunta dal contraente stabilito nella Comunita';
f) per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica
o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso
esportati ai sensi del presente decreto legislativo;
g) per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o
giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del
presente decreto legislativo e che detenga anche la facolta' di
alienarli;
h) per «Autorita' competente» si intende il soggetto evidenziato
nell'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti
gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n.
39, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.». Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca:
«Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione
n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1997, n. 77.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. L'art. 27
cosi' recita:
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere,
cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con
l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lette-re a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
S.O. L'art. 11 cosi' recita:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il regolamento (CE) n. 1334/2000 e' pubblicato nella
GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
- L'Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC e'
pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
- La decisione del consiglio 2000/402/PESC e'
pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2000.». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive.». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 14, S.O. L'art. 8,
comma 2, lettera g), cosi' recita:
«2. La Direzione generale per la politica commerciale
cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del
Ministero nelle seguenti materie:
a) - f) omissis;
g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti
autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di
esportazione, nonche' applicazione delle sanzioni
amministrative.».
- Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, reca:
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure
adottate nei confronti della fazione afghana dei
Talibani.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2001, n. 226 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 novembre 2001, n. 415
(Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2001, n. 277), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. L'art. 4-bis cosi' recita:
«Art. 4-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2
e 3, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del
22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo
regolamento puo' essere subordinata al rilascio di
autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli
affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero
dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale per la politica
commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e
comunicata agli altri due Ministeri.
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da
parte delle amministrazioni di cui al comma 1, entro le
ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta,
il Ministero delle attivita' produttive indice, entro le
successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra
le amministrazioni interessate per il loro esame e comunica
gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni
da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il
Ministero delle attivita' produttive ove l'operazione sia
da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente
all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di
esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, e' integrato
con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il
Ministro delle attivita' produttive disciplina con proprio
decreto, le modalita' di funzionamento del Comitato».
- La legge 27 novembre 2001, n. 415, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le
violazioni delle misure adottate nei confronti della
fazione afghana dei Talibani». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2001, n. 277.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.». L'art. 50, cosi' recita:
«Art. 50 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie
a duplice uso). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
legislativo ai fini del riordino e della semplificazione
delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni comunitarie in materia,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni
comunitarie, nonche' agli accordi internazionali gia'
adottati o che saranno adottati entro il termine di
esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a
duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e
apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente
adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi
di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti
dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento
(CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
e con la stessa procedura, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.».