Art. 10. Modalita' di apposizione del divieto di esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui al-l'allegato I del regolamento (CE) 1334/2000 1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento il divieto di esportazione o l'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, e' disposto con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e delle comunicazioni.