Art. 10.
Modalita' di apposizione del divieto di esportazione di beni a
duplice uso non compresi nell'elenco di cui al-l'allegato I del
regolamento (CE) 1334/2000
1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento il divieto di
esportazione o l'obbligo della preventiva autorizzazione
all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di
cui all'Allegato I del regolamento, e' disposto con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministeri degli affari
esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze,
della salute e delle comunicazioni.