Art. 10. 
Modalita' di apposizione  del  divieto  di  esportazione  di  beni  a
duplice uso non compresi  nell'elenco  di  cui  al-l'allegato  I  del
                     regolamento (CE) 1334/2000 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  il  divieto   di
esportazione   o   l'obbligo    della    preventiva    autorizzazione
all'esportazione di beni a duplice uso non  compresi  nell'elenco  di
cui all'Allegato I del  regolamento,  e'  disposto  con  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministeri degli affari
esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia  e  delle  finanze,
della salute e delle comunicazioni.