Art. 11. 
                         Comitato consultivo 
  1.  Presso  l'Autorita'  competente  e'   istituito   un   Comitato
consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. 
  2. Il Comitato consultivo per l'esportazione  dei  beni  a  duplice
uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta  formulata
dall'Autorita' competente, esprime  un  parere  obbligatorio  ma  non
vincolante ai  fini  del  rilascio,  diniego,  annullamento,  revoca,
sospensione e modifica delle autorizzazioni  nei  casi  previsti  dal
presente decreto legislativo. Il termine  predetto  e'  prorogato  di
ulteriori novanta  giorni  qualora  il  Comitato  ritenga  necessario
esperire  ulteriore  attivita'  istruttoria.  Il  Comitato   esprime,
inoltre, su  richiesta  dell'Autorita'  competente  ovvero  di  altri
Ministeri interessati, pareri su questioni di  carattere  particolare
e/o generale relative all'attivita' di autorizzazione e di  controllo
delle esportazioni dei beni a duplice uso  e  su  questioni  connesse
all'aggiornamento della relativa normativa. 
  3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale  del
Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni  di  presidente,
da un direttore generale del Ministero delle attivita'  produttive  -
Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le  funzioni  di
vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia  e
delle finanze, dei quali uno  dell'Agenzia  delle  dogane,  e  da  un
rappresentante ciascuno dei  Ministeri  degli  affari  esteri,  delle
attivita' produttive  -  Dipartimento  per  l'internazionalizzazione,
della difesa,  dell'interno,  delle  comunicazioni,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei
Ministeri  degli  affari  esteri  e  delle  attivita'  produttive   -
Dipartimento  per  l'internazionalizzazione,  possono  esercitare  il
diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
del vice presidente del Comitato.  Le  funzioni  di  Segretario  sono
esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente. Alle riunioni del
Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti  tecnici
estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli  esercizi
di controllo dei beni a duplice uso. 
  4. I componenti del Comitato consultivo, i  loro  supplenti  e  gli
esperti  tecnici  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro   delle
attivita'  produttive;  essi  sono  designati,  rispettivamente,  dai
Ministeri o dagli enti di  appartenenza  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta da parte  del  Ministero  delle  attivita'  produttive.  Il
Comitato viene rinnovato ogni cinque anni. 
  5.  Alle  riunioni  del   Comitato   consultivo   possono   inoltre
partecipare, senza diritto di voto, per  particolari  esigenze  e  su
richiesta dell'Autorita' competente o  del  Presidente  del  Comitato
stesso,  anche  rappresentanti  degli  organi  preposti  alla  tutela
dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ed  al  controllo  doganale,
fiscale  e  valutario,   nonche'   altri   esperti   anche   estranei
all'Amministrazione,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di   bilancio
esistenti. 
  6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei componenti. Esso  delibera  a  maggioranza  dei
presenti. 
  7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,  con  proprio
decreto, sentite le altre Amministrazioni  di  cui  al  comma  3,  le
modalita' di funzionamento del Comitato.