Art. 11.
Comitato consultivo
1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato
consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice
uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata
dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio ma non
vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca,
sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal
presente decreto legislativo. Il termine predetto e' prorogato di
ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario
esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime,
inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente ovvero di altri
Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare
e/o generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo
delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del
Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente,
da un direttore generale del Ministero delle attivita' produttive -
Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di
vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un
rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle
attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione,
della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive -
Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il
diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono
esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente. Alle riunioni del
Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici
estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi
di controllo dei beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli
esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai
Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla
richiesta da parte del Ministero delle attivita' produttive. Il
Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre
partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su
richiesta dell'Autorita' competente o del Presidente del Comitato
stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale,
fiscale e valutario, nonche' altri esperti anche estranei
all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
esistenti.
6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei
presenti.
7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio
decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le
modalita' di funzionamento del Comitato.