Art. 12. 
                         Misure di controllo 
  1. L'attivita' di controllo, riferita sia alla fase preliminare che
successiva  all'esportazione  di  beni  a  duplice  uso,  e'   svolta
dall'Autorita'  competente,  fatte  salve  le   attribuzioni   e   le
competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e  sicurezza
pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' degli
organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i  quali  comunque
comunicano  direttamente  all'Autorita'   competente   ogni   notizia
rilevante agli effetti del presente decreto legislativo. 
  2.  L'Autorita'  competente  nello  svolgimento  dell'attivita'  di
controllo di cui al comma  1,  al  fine  di  assicurare  la  corretta
applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo, puo'
avvalersi,  d'intesa  con  i  singoli  Ministeri  interessati,  della
collaborazione degli organismi di cui al comma 1, anche  al  fine  di
raccogliere informazioni ed effettuare  le  necessarie  verifiche  ed
ispezioni di cui all'articolo  17  del  regolamento.  La  Guardia  di
finanza agisce secondo le  norme  e  con  le  facolta'  di  cui  agli
articoli 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, ed agli  articoli  32  e  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni. L'Agenzia delle dogane agisce ai  sensi  dell'articolo
52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,  con  proprio
decreto,  sentite  le  Amministrazioni  interessate,   le   modalita'
attuative dell'attivita' di controllo di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 12:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633, reca: «Istruzione e disciplina dell'imposta
          sul  valore  aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 novembre 1972, n. 292, S.O. L'art. 51, cosi' recita:
              «Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli  uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi.
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei
          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
          7)  del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
          52,  ultimo  comma,  o dell'art. 63, primo comma. I singoli
          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base
          delle   rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti  dagli
          articoli 54  e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
          tenuto  conto  nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
          ad  operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
          gli  acquisti  si  considerano  effettuati  all'aliquota in
          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto
          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
          devono   essere   verbalizzate  a  norma  del  sesto  comma
          dell'art. 52;
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica   e  agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto
          riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica,  il  rilascio di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale  delle  tasse  ed  imposte  indirette sugli
          affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di
          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto
          riguarda  i  rapporti  con  i clienti e all'Amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti  correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente  con  la  specificazione  di  tutti i rapporti
          inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie
          prestate  da  terzi;  ulteriori dati e notizie di carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente.
              Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e  quarto  dell'art.  32  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni».
              -  L'art.  52  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633/1972, cosi' recita:
              «Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un suo delegato.
              L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli indicati nel
          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
              In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
              Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello
          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma  dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, reca: «Disposizioni comuni in
          materia   di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi.».
          Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 1973, n.
          268, S.O. n. 1. Gli articoli 32 e 33, cosi' recitano:
              «Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei  loro  confronti,  anche  relativamente alle operazioni
          annotate  nei  conti,  la  cui  copia sia stata acquisita a
          norma  del  numero  7),  o  rilevate  a norma dell'art. 33,
          secondo   e   terzo  comma.  I  singoli  dati  ed  elementi
          risultanti  dai  conti sono posti a base delle rettifiche e
          degli  accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
          se  il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
          la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica  il  soggetto  beneficiario, i prelevamenti annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto  del  numero 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   o  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica  il  rilascio  di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
          istituti  di  credito  per quanto riguarda i rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico
          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
                8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi;
                8-ter)  richiedere  agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione condominiale.
              Gli  inviti  e le richieste di cui al presente articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni,  ovvero  per  il  caso  di  cui al n. 7) a sessanta
          giorni.  Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
          trenta   giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto  di
          credito,  per giustificati motivi, dal competente ispettore
          compartimentale.
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
          contribuente contestualmente alla richiesta.
              Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
          non  operano nei confronti del contribuente che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile.».
              «Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e verifiche). - Per la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Gli  uffici  delle  imposte  hanno facolta' di disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, dal comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali.».