Art. 13. Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea 1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento e' richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'articolo 21 del regolamento. 2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 6.