Art. 13. 
 Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea 
  1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni  a
duplice uso elencati nell'Allegato IV del  regolamento  e'  richiesta
un'autorizzazione.   Si   applica   integralmente   quanto   disposto
nell'articolo 21 del regolamento. 
  2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni  a
duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento,
puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale  nazionale  secondo
le procedure previste dall'articolo 6.