Art. 14. 
 Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari 
  1.  Fatto  salvo  quanto  gia'  disposto   dal   presente   decreto
legislativo, ai sensi del combinato disposto degli  articoli  2  e  5
dell'azione comune e'  proibita  l'assistenza  tecnica  destinata  ad
essere   utilizzata   ai   fini   di   perfezionamento,   produzione,
manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione,
identificazione o  disseminazione  di  armi  chimiche,  biologiche  o
nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento,
produzione, manutenzione o deposito di  missili  che  possono  essere
utilizzati come vettori di tali armi. 
  2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione
comune e' proibita l'assistenza  tecnica  riguardante  fini  militari
diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad  uno  dei  Paesi  di
destinazione  soggetto  ad  un  embargo  sulle  armi  deciso  da  una
posizione comune o da un'azione comune adottata dal  Consiglio  o  da
una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi  imposto
da una  risoluzione  vincolante  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite. Ai  fini  del  presente  comma,  l'assistenza  tecnica
riguardante fini militari comprende: 
    a) l'inserimento in prodotti militari figuranti  nell'elenco  dei
materiali di armamento degli Stati membri; 
    b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo  o
analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione  o
della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui
alla lettera a); 
    c)  l'utilizzazione  di  eventuali  prodotti  non  finiti  in  un
impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco
di cui alla lettera a). 
  3. Quanto previsto  dal  comma  1  non  si  applica  all'assistenza
tecnica: 
    a) allorche' e' fornita  ad  un  Paese  elencato  nella  parte  3
dell'Allegato II del regolamento; 
    b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di
pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi
termini sono rispettivamente definiti dai  regimi,  enti  e  trattati
internazionali di controllo delle esportazioni; 
    c) allorche' e' in forma orale e non e'  connessa  agli  articoli
che  devono  essere  controllati  dai   regimi,   enti   e   trattati
internazionali di controllo delle esportazioni.