Art. 14.
Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
1. Fatto salvo quanto gia' disposto dal presente decreto
legislativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5
dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad
essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione,
manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione,
identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o
nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento,
produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere
utilizzati come vettori di tali armi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione
comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari
diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di
destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una
posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da
una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto
da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica
riguardante fini militari comprende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei
materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o
analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o
della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui
alla lettera a);
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un
impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco
di cui alla lettera a).
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza
tecnica:
a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nella parte 3
dell'Allegato II del regolamento;
b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di
pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi
termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati
internazionali di controllo delle esportazioni;
c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli
che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati
internazionali di controllo delle esportazioni.