Art. 15. Internet 1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione la solo pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto.