Art. 15. 
                              Internet 
  1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a
qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione
dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non  possono  in
nessun caso costituire oggetto di trasmissione  via  internet  ovvero
attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza  preventiva
autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo. 
  2.  Non  e'  soggetta   a   preventiva   autorizzazione   la   solo
pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso  che  non
comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche  intrinseche
del prodotto.