Art. 15.
Internet
1. I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a
qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione
dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento non possono in
nessun caso costituire oggetto di trasmissione via internet ovvero
attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono, senza preventiva
autorizzazione ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione la solo
pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non
comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche
del prodotto.