Art. 16. 
                              Sanzioni 
  1. Chiunque, ai  sensi  del  regolamento  e  del  presente  decreto
legislativo, effettua operazioni di esportazione di  beni  a  duplice
uso senza la  prescritta  autorizzazione  ovvero  con  autorizzazione
ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con
la reclusione da due a sei anni o con la multa da  25.000  a  250.000
euro. 
  2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni  a  duplice
uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni  e'
punito con la reclusione da due a quattro anni  o  con  la  multa  da
15.000 a 150.000 euro. 
  3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati  di  cui
ai commi 1 e 2  e'  disposta  la  confisca  dei  beni  oggetto  delle
operazioni. 
  4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco  di
cui all'Allegato I del regolamento  che  non  fornisce  all'Autorita'
competente, ai sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  4,  del  medesimo
regolamento, le  prescritte  informazioni,  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto fino a due anni. 
  5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare  le
variazioni  delle  informazioni  e  dei  dati  intervenute  dopo   la
presentazione della domanda, che omette di indicare sui  documenti  e
registri  commerciali  gli  elementi   previsti   dall'articolo   16,
paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni
successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito,  salvo
che il fatto costituisca reato, con la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa  sanzione
e'  assoggettato  colui  il  quale,   su   richiesta   dell'Autorita'
competente,  non  effettua  la  comunicazione  dei  dati,  ovvero  la
trasmissione  di  atti  e  documenti  concernenti  le  operazioni  di
esportazione di beni a duplice uso. 
  6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo  14,  comma
1, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con  la  multa
da 15.000 a 150.000 euro. 
  7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo  14,  comma
2, e' punito con la reclusione fino a due anni  o  con  la  multa  da
10.000 a 50.000 euro. 
  8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza  la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazioni false, e'  punito  con  la  reclusione
fino a due anni o con la multa da 10.000 a  50.000  euro.  E'  sempre
disposto da parte dell'autorita' giudiziaria il  sequestro  del  sito
contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15. 
 
          Nota all'art. 16:
              -  L'art.  444  del  codice  di procedura penale, cosi'
          recita:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della pena [c.p. 163]. In questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».