Art. 16. Sanzioni 1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro. 2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro. 3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni. 4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. 5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorita' competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso. 6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro. 7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. 8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. E' sempre disposto da parte dell'autorita' giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.
Nota all'art. 16: - L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».