Art. 16.
Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto
legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice
uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione
ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con
la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000
euro.
2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice
uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e'
punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da
15.000 a 150.000 euro.
3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui
ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle
operazioni.
4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di
cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorita'
competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, le prescritte informazioni, e' punito con la pena
dell'arresto fino a due anni.
5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le
variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la
presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e
registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16,
paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni
successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione
e' assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorita'
competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la
trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di
esportazione di beni a duplice uso.
6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma
1, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa
da 15.000 a 150.000 euro.
7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma
2, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da
10.000 a 50.000 euro.
8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con la reclusione
fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. E' sempre
disposto da parte dell'autorita' giudiziaria il sequestro del sito
contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.
Nota all'art. 16:
- L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».