Art. 17. 
    Obbligo di comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria 
  1.  L'autorita'  giudiziaria  che  procede  per  i  reati  previsti
dall'articolo  16  ne  da'  immediata   comunicazione   all'Autorita'
competente ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.