Art. 18.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:
a) il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89;
b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 2000, n. 422;
c) l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
d) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 giugno
1997, n. 273;
e) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno
1998, n. 289;
f) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 25 luglio
2000, n. 280;
g) il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 13
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 278 del 28 novembre 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli