Art. 18. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89; b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422; c) l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415; d) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 giugno 1997, n. 273; e) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno 1998, n. 289; f) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 25 luglio 2000, n. 280; g) il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 13 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gasparri, Ministro delle comunicazioni Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli