Art. 2. Autorita' competente 1. L'autorita' incaricata dell'applicazione del presente decreto legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso e' il Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione. 2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 2: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. L'art. 17, comma 3, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».