Art. 2.
Autorita' competente
1. L'autorita' incaricata dell'applicazione del presente decreto
legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di
beni a duplice uso e' il Ministero delle attivita' produttive -
Dipartimento per l'internazionalizzazione.
2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le
altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo,
sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Nota all'art. 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. L'art. 17, comma
3, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».