Art. 2. 
                        Autorita' competente 
  1. L'autorita' incaricata dell'applicazione  del  presente  decreto
legislativo e del rilascio delle autorizzazioni  all'esportazione  di
beni a duplice uso e'  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  -
Dipartimento per l'internazionalizzazione. 
  2. Le modalita' per il rilascio delle  autorizzazioni,  nonche'  le
altre disposizioni di attuazione del  presente  decreto  legislativo,
sono stabilite con decreto del Ministro delle  attivita'  produttive,
sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. 
 
          Nota all'art. 2:
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri».  Pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, S.O. L'art. 17, comma
          3, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».