Art. 4. Autorizzazione specifica individuale 1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale. 2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilita' di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente: a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; b) la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso; c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione; d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati. 5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente. 6. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 7. Oltre a quanto previsto dai commi 4,5 e 6, l'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione. 8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore puo' essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. 9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale e' conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12. 10. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.