Art. 4.
Autorizzazione specifica individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I
e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione specifica
individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o
categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore
finale.
2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo
parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo
di tempo determinato e con possibilita' di proroga su richiesta che
deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale,
sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e'
indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo
comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato
secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione
incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di
regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella
domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati
dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi
cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve
essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione
dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione
sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore,
gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;
c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e
dell'esatto luogo di destinazione;
d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni
militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in
impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale
per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o
produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che
possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare,
durante il viaggio, i beni importati.
5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un
legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere
autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera e/o
diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita'
competente.
6. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore di
presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un
certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita'
amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 4,5 e 6, l'Autorita'
competente puo' richiedere all'esportatore di presentare ulteriore
specifica documentazione.
8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere sottoposta a
particolari condizioni e l'esportatore puo' essere tenuto ad
adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorita' competente ed
indicati nell'autorizzazione stessa.
9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in
regime di autorizzazione specifica individuale e' conservata negli
archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non
inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel
quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su
richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre
idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
10. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del
Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto stabilito
dall'articolo 8.