Art. 4. 
                Autorizzazione specifica individuale 
  1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati  I
e IV del regolamento puo' avere luogo  con  autorizzazione  specifica
individuale,  rilasciata  ad  un  singolo  esportatore,  per  tipi  o
categorie di beni a duplice uso  e  per  uno  specifico  utilizzatore
finale. 
  2. L'autorizzazione specifica  individuale  e'  rilasciata,  previo
parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo
di tempo determinato e con possibilita' di proroga su  richiesta  che
deve essere presentata entro e non oltre trenta  giorni  prima  della
scadenza dell'autorizzazione stessa. 
  3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale,
sottoscritta  da  un  legale  rappresentante   dell'esportatore,   e'
indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando  l'apposito  modulo
comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente  compilato
secondo le istruzioni in esso  contenute.  In  caso  di  compilazione
incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di
regolarizzare la domanda. Le informazioni e i  dati  contenuti  nella
domanda  e  negli  eventuali   allegati   si   intendono   dichiarati
dall'esportatore  sotto   la   propria   responsabilita'.   Qualsiasi
cambiamento intervenuto dopo  la  presentazione  della  domanda  deve
essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 
  4.  La  domanda   deve   essere   corredata   dalla   dichiarazione
dell'utilizzatore finale contenente necessariamente: 
    a) l'esatta  indicazione  della  denominazione  o  della  ragione
sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; 
    b) la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore,
gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso; 
    c)  l'indicazione  dello  specifico  uso  civile   dei   beni   e
dell'esatto luogo di destinazione; 
    d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in  applicazioni
militari o  esplosive  nucleari,  in  attivita'  civili  nucleari  in
impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale
per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo  e/o
produzione di altre armi di distruzione di massa  e  di  missili  che
possano essere utilizzati come vettori di tali armi; 
    e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o  dirottare,
durante il viaggio, i beni importati. 
  5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un
legale   rappresentante   dell'utilizzatore   finale,   deve   essere
autenticata dalla competente autorita' amministrativa  straniera  e/o
diplomatica italiana, qualora venga  cosi'  richiesto  dall'Autorita'
competente. 
  6.  L'Autorita'  competente  puo'  richiedere  all'esportatore   di
presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o  un
certificato di  uso  finale  rilasciato  dalla  competente  autorita'
amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 
  7.  Oltre  a  quanto  previsto  dai  commi  4,5  e  6,  l'Autorita'
competente puo' richiedere all'esportatore  di  presentare  ulteriore
specifica documentazione. 
  8. L'autorizzazione specifica individuale puo' essere sottoposta  a
particolari  condizioni  e  l'esportatore  puo'  essere   tenuto   ad
adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorita'  competente  ed
indicati nell'autorizzazione stessa. 
  9. La  documentazione  relativa  alle  esportazioni  effettuate  in
regime di autorizzazione specifica individuale  e'  conservata  negli
archivi  della  sede  legale  dall'esportatore  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno  civile  nel
quale le operazioni hanno  avuto  luogo  e  deve  essere  esibita  su
richiesta dell'Autorita' competente che puo'  effettuare  o  disporre
idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12. 
  10. L'autorizzazione  specifica  individuale  puo'  essere  negata,
annullata, revocata, sospesa o  modificata,  sentito  il  parere  del
Comitato consultivo di cui all'articolo 11, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 8.