Art. 5.
Autorizzazione globale individuale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I
e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione globale
individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o
categorie di beni a duplice uso e per uno o piu' Paesi di
destinazione specifici.
2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo
parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con validita'
non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga su richiesta,
che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima
della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio
dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale,
sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e'
indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo
comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato
secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione
incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di
regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella
domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati
dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi
cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve
essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale
in favore di operatori occasionali.
5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un
legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si
obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le
seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni
a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la
seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero
e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di
accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno
del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non
riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a
duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad
utilizzarli esclusivamente per scopi civili.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o
fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere
i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento,
voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del
destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione (definitiva, temporanea o transito).
7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in
regime di autorizzazione globale individuale e' conservata negli
archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non
inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel
quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su
richiesta dell'Autorita' competente che puo' effettuare o disporre
idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate,
annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorita' competente,
sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11,
secondo quanto stabilito dall'articolo 8.