Art. 5. 
                 Autorizzazione globale individuale 
  1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati  I
e IV del regolamento puo'  avere  luogo  con  autorizzazione  globale
individuale,  rilasciata  ad  un  singolo  esportatore,  per  tipi  o
categorie  di  beni  a  duplice  uso  e  per  uno  o  piu'  Paesi  di
destinazione specifici. 
  2. Le autorizzazioni globali individuali  sono  rilasciate,  previo
parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, con  validita'
non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga su  richiesta,
che deve essere presentata entro e  non  oltre  trenta  giorni  prima
della   scadenza    dell'autorizzazione    stessa.    Del    rilascio
dell'autorizzazione   viene   data   comunicazione    al    Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 
  3. La domanda per ottenere un'autorizzazione  globale  individuale,
sottoscritta  da  un  legale  rappresentante   dell'esportatore,   e'
indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando  l'apposito  modulo
comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente  compilato
secondo le istruzioni in esso  contenute.  In  caso  di  compilazione
incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di
regolarizzare la domanda. Le informazioni e i  dati  contenuti  nella
domanda  e  negli  eventuali   allegati   si   intendono   dichiarati
dall'esportatore  sotto   la   propria   responsabilita'.   Qualsiasi
cambiamento intervenuto dopo  la  presentazione  della  domanda  deve
essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 
  4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione  globale  individuale
in favore di operatori occasionali. 
  5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta  da  un
legale rappresentante  dell'esportatore,  con  cui  l'esportatore  si
obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni  esportazione,  le
seguenti condizioni: 
    a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni
a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati; 
    b) riportare sulle  fatture  e  sui  documenti  di  trasporto  la
seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale  (numero
e data del provvedimento)»; 
    c) richiedere in sede di  conclusione  del  contratto  ovvero  di
accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno
del  committente  estero   e/o   dell'utilizzatore   finale   a   non
riesportare, trasferire o dirottare, durante il  viaggio,  i  beni  a
duplice uso oggetto del  contratto  stesso  o  dell'ordinativo  e  ad
utilizzarli esclusivamente per scopi civili. 
  6.  Entro  trenta  giorni  dalla  fine  di  ogni  semestre   civile
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail  o
fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime  di
autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve  contenere
i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento,
voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita'  del
destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo  di
esportazione (definitiva, temporanea o transito). 
  7. La  documentazione  relativa  alle  esportazioni  effettuate  in
regime di autorizzazione  globale  individuale  e'  conservata  negli
archivi  della  sede  legale  dell'esportatore  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni, a decorrere dalla  fine  dell'anno  civile  nel
quale le operazioni hanno  avuto  luogo  e  deve  essere  esibita  su
richiesta dell'Autorita' competente che puo'  effettuare  o  disporre
idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12. 
  8. Le autorizzazioni globali  individuali  possono  essere  negate,
annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorita'  competente,
sentito il parere del Comitato consultivo  di  cui  all'articolo  11,
secondo quanto stabilito dall'articolo 8.