Art. 6.
Autorizzazione generale nazionale
1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e
nell'Allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo con
autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi
di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale,
sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e'
indirizzata all'Autorita' competente e deve contenere l'indicazione
della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali
rappresentanti dell'esportatore medesimo.
3. L'Autorita' competente provvede in merito alla domanda entro
sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare
attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un
apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione
generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine
progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica
tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione dei dati di
cui al comma 2.
4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso
esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono
riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente
decreto legislativo.
5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile,
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o
fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i
seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e
valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento,
voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del
destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione (definitiva, temporanea o transito).
6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in
regime di autorizzazione generale nazionale e' conservata negli
archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non
inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel
quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su
richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o disporre
idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12.
7. L'autorizzazione generale nazionale puo' essere negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito
dall'articolo 8.