Art. 6. Autorizzazione generale nazionale 1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo. 3. L'Autorita' competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2. 4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo. 5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito). 6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12. 7. L'autorizzazione generale nazionale puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.