Art. 6. 
                  Autorizzazione generale nazionale 
  1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e
nell'Allegato IV, parte  I,  del  regolamento  puo'  aver  luogo  con
autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed  ai  Paesi
di destinazione che saranno indicati con decreto del  Ministro  delle
attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  2. La domanda per  ottenere  l'autorizzazione  generale  nazionale,
sottoscritta  da  un  legale  rappresentante   dell'esportatore,   e'
indirizzata all'Autorita' competente e deve  contenere  l'indicazione
della denominazione o  ragione  sociale,  della  sede  e  dei  legali
rappresentanti dell'esportatore medesimo. 
  3. L'Autorita' competente provvede in  merito  alla  domanda  entro
sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che  intende  operare
attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto  in  un
apposito  «registro  dei  soggetti  che  operano  con  autorizzazione
generale  nazionale»  con  attribuzione  di  un  numero   di   ordine
progressivo.   Del   rilascio    dell'autorizzazione    viene    data
comunicazione al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Agenzia
delle  dogane.   L'esportatore   iscritto   nel   registro   comunica
tempestivamente all'Autorita' competente ogni variazione dei dati  di
cui al comma 2. 
  4. I documenti di viaggio che accompagnano i  beni  a  duplice  uso
esportati sulla base dell'autorizzazione  generale  nazionale  devono
riportare la stampigliatura indicata  nell'allegato  1  del  presente
decreto legislativo. 
  5.  Entro  trenta  giorni  dalla  fine  di  ogni  semestre  civile,
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per posta, e-mail  o
fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime  di
autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i
seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e
valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie  di  riferimento,
voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita'  del
destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo  di
esportazione (definitiva, temporanea o transito). 
  6. La  documentazione  relativa  alle  esportazioni  effettuate  in
regime di  autorizzazione  generale  nazionale  e'  conservata  negli
archivi  della  sede  legale  dell'esportatore  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni, a decorrere dalla  fine  dell'anno  civile  nel
quale le operazioni hanno  avuto  luogo  e  deve  essere  esibita  su
richiesta dell'Autorita' competente, che puo' effettuare  o  disporre
idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 12. 
  7.  L'autorizzazione  generale  nazionale   puo'   essere   negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 8.