Art. 7. Autorizzazione generale comunitaria 1. L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria». 2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo. 3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11. 4. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'articolo 8.