Art. 7.
Autorizzazione generale comunitaria
1. L'esportazione dei beni a duplice uso puo' avere luogo con
autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi
di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la
procedura prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 5 e 6.
L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria e'
sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti
dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo
dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti
che operano con autorizzazione generale comunitaria».
2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso
esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono
riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente
decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e
3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del
Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del Comitato
consultivo di cui all'articolo 11.
4. L'autorizzazione generale comunitaria puo' essere negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito
dall'articolo 8.