Art. 7. 
                 Autorizzazione generale comunitaria 
  1. L'esportazione dei beni a  duplice  uso  puo'  avere  luogo  con
autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi
di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo  la
procedura  prevista  dall'articolo  6,   commi   2,   3,   5   e   6.
L'utilizzazione   dell'autorizzazione   generale    comunitaria    e'
sottoposta alle condizioni e deve  soddisfare  i  requisiti  previsti
dallo   stesso   Allegato   II   del   regolamento.   Il   nominativo
dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti
che operano con autorizzazione generale comunitaria». 
  2. I documenti di viaggio che accompagnano i  beni  a  duplice  uso
esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria  devono
riportare la stampigliatura indicata  nell'allegato  2  del  presente
decreto legislativo. 
  3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e
3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del
Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere del  Comitato
consultivo di cui all'articolo 11. 
  4.  L'autorizzazione  generale  comunitaria  puo'  essere   negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 8.