Art. 8. Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere rilasciate quando l'esportazione non e' conforme alle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento. 2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei seguenti casi: a) nel caso in cui non risultino piu' conformi alle condizioni previste dall'articolo 8 del regolamento; b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto legislativo; c) qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale o internazionale; d) nel caso in cui l'esportatore non ottemperi agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione; e) qualora intervengano successivamente circostanze tali, alla luce anche degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in qualita' di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o di ratifica dei pertinenti trattati internazionali, da imporre l'adozione di queste misure. 3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane ed all'esportatore interessato, ed e' annotato sul relativo registro se trattasi di autorizzazione generale nazionale o autorizzazione generale comunitaria. 4. L'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, puo' negare l'autorizzazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni previste in autorizzazioni ottenute precedentemente.