Art. 9.
Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui
all'Allegato I del regolamento
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento
l'Autorita' competente puo' subordinare l'esportazione di beni a
duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del
regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4,
dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari
esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno.
2. L'esportazione di tali beni puo' anche essere subordinata al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 su richiesta
specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della
difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata
all'Autorita' competente e comunicata agli altri due Ministeri.
3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una
delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni
successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta,
l'Autorita' competente indice, entro i successivi tre giorni, una
conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della
stessa venga confermato che l'esportazione e' da assoggettare ad
autorizzazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale
decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle dogane.
4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di
una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita'
competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione,
comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione e'
subordinata ad autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore
che e' a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare,
che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del
regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi
delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del
regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta
la documentazione necessaria.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore
che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende
esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I
del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in
parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4
del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo
tutta la documentazione necessaria.
7. L'Autorita' competente, ove non ritenga manifestamente infondata
la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la
stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e
al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1,
2, 3 e 4.
8. Il procedimento di cui al presente articolo puo' essere
precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con
provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri
direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.