Art. 9. 
Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui
                   all'Allegato I del regolamento 
  1. Ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  2  e  3,  del  regolamento
l'Autorita' competente puo'  subordinare  l'esportazione  di  beni  a
duplice uso non  compresi  nell'elenco  di  cui  all'Allegato  I  del
regolamento al rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  4,
dandone  tempestivamente  comunicazione  al  Ministero  degli  affari
esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno. 
  2. L'esportazione di tali beni puo'  anche  essere  subordinata  al
rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  4  su  richiesta
specifica del Ministero degli affari esteri  o  del  Ministero  della
difesa  o  del  Ministero  dell'interno.  La  richiesta  e'   inviata
all'Autorita' competente e comunicata agli altri due Ministeri. 
  3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte  di  una
delle Amministrazioni di cui ai commi 1  e  2,  entro  i  tre  giorni
successivi alla ricezione  della  comunicazione  o  della  richiesta,
l'Autorita' competente indice, entro i  successivi  tre  giorni,  una
conferenza di servizi per il  loro  esame.  Qualora  all'esito  della
stessa venga confermato che  l'esportazione  e'  da  assoggettare  ad
autorizzazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente  tale
decisione  all'esportatore  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Agenzia delle dogane. 
  4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da  parte  di
una delle  Amministrazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,  l'Autorita'
competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione,
comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia
e  delle  finanze  -  Agenzia  delle  dogane  che  l'esportazione  e'
subordinata ad autorizzazione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore
che e' a conoscenza che i beni a duplice uso che  intende  esportare,
che  non  sono  compresi  nell'elenco  di  cui  all'Allegato  I   del
regolamento, sono destinati, in tutto o in parte,  ad  una  qualsiasi
delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2  e  3  dell'articolo  4  del
regolamento deve informarne l'Autorita' competente  producendo  tutta
la documentazione necessaria. 
  6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore
che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso  che  intende
esportare, che non sono compresi nell'elenco di  cui  all'Allegato  I
del regolamento, siano o possano essere  destinati,  in  tutto  o  in
parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1  dell'articolo  4
del regolamento deve  informarne  l'Autorita'  competente  producendo
tutta la documentazione necessaria. 
  7. L'Autorita' competente, ove non ritenga manifestamente infondata
la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6,  comunica  la
stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa  e
al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi  1,
2, 3 e 4. 
  8.  Il  procedimento  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
precisato  limitatamente  ai  profili  di  natura   procedurale   con
provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  sulla  base  dei  principi  e  criteri
direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.