Art. 9. Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorita' competente puo' subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno. 2. L'esportazione di tali beni puo' anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata agli altri due Ministeri. 3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione e' da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione e' subordinata ad autorizzazione. 5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che e' a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria. 6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento deve informarne l'Autorita' competente producendo tutta la documentazione necessaria. 7. L'Autorita' competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 8. Il procedimento di cui al presente articolo puo' essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.