Art. 2.
                Utilizzo dello sgravio contributivo,
              del credito di imposta e della riduzione
                    dei contributi previdenziali
  1.  Alle societa' sportive indicate all'articolo 1, a decorrere dal
periodo  di pagamento dal 1° gennaio 2001, e' riconosciuto lo sgravio
contributivo  in forma capitaria di Euro 516,46 (pari a un milione di
lire),  in  quote  mensili,  fino  ad  un massimo di dodici, mediante
conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti al Fondo
pensioni  sportivi  professionisti gestito dall'Ente nazionale per la
previdenza  e  assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
sino  a  concorrenza  dell'importo  contributivo  riferito  a ciascun
lavoratore  interessato.  L'agevolazione si applica, per ogni periodo
di  imposta,  a  condizione che siano osservati i contratti di lavoro
tipo  di  cui  all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per i
soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo 1 e' utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
  3.  La  riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo
1,  riconosciuta  per  ogni  preparatore  atletico,  a  favore  delle
societa'  indicate  al  medesimo  articolo 1,  e'  concessa, per ogni
periodo  di  imposta, a condizione che siano osservati i contratti di
lavoro  tipo  indicati al comma 1, per i soggetti assunti a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  l'art.  4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e il
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 vedasi note alle
          premesse.