Art. 2. Utilizzo dello sgravio contributivo, del credito di imposta e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Alle societa' sportive indicate all'articolo 1, a decorrere dal periodo di pagamento dal 1° gennaio 2001, e' riconosciuto lo sgravio contributivo in forma capitaria di Euro 516,46 (pari a un milione di lire), in quote mensili, fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti gestito dall'Ente nazionale per la previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato. L'agevolazione si applica, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. La riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, riconosciuta per ogni preparatore atletico, a favore delle societa' indicate al medesimo articolo 1, e' concessa, per ogni periodo di imposta, a condizione che siano osservati i contratti di lavoro tipo indicati al comma 1, per i soggetti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 vedasi note alle premesse.