Art. 4.
                     Procedura di comunicazione
                  e di riconoscimento dei benefici
  1.  All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 3,
il  CONI, provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la
data  di spedizione. A parita' di data di spedizione delle richieste,
ai fini dell'inserimento nell'elenco, viene attribuita priorita' alle
richieste con data di assunzione piu' remota.
  2.  Entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, il CONI,
verificata  la  completezza e la regolarita' delle stesse e accertata
la   sussistenza  delle  disponibilita'  finanziarie,  comunica  alle
societa'   richiedenti  l'importo  utilizzabile  per  i  benefici  da
ciascuna  richiesti,  tenendo conto dell'ordine cronologico di cui al
comma  1.  Se la richiesta di riconoscimento dei benefici e' priva di
uno  dei  requisiti  previsti  dalla  legge o se risultano esauriti i
fondi disponibili, il CONI, comunica nel predetto termine di sessanta
giorni, il diniego dei benefici.
  3. Dalla data di ricevimento della comunicazione fino ai versamenti
a  saldo  relativi  ai periodi di imposta di riferimento, le societa'
utilizzano  il  credito  d'imposta  e i benefici contributivi, con le
modalita' previste nell'articolo 2.
  4.   L'incompleta   compilazione   della  richiesta  dei  benefici,
impedisce  il  riconoscimento  dei  medesimi,  salvo  che la societa'
calcistica   richiedente,   invitata  dal  CONI  a  regolarizzare  la
richiesta,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, non
ottemperi  entro  quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tal
caso,  ai  fini  della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1,
rileva la data di spedizione dell'integrazione della richiesta.
  5.  Il  CONI  comunica all'Agenzia delle entrate i nominativi delle
societa'  ammesse  ai  benefici,  nonche'  l'avvenuto esaurimento del
contributo   straordinario   di   cui  all'articolo  1,  al  fine  di
consentirle l'emanazione di un apposito avviso.
  6.  Il  CONI  fermo  restando la propria responsabilita', in ordine
alla   procedura   prevista  nel  presente  articolo,  puo'  delegare
l'espletamento  della  stessa  alla Federazione italiana gioco calcio
(F.I.G.C.). Il CONI comunica l'eventuale conferimento della delega ed
il suo contenuto all'Agenzia delle entrate.