Art. 6.
                  Controllo e regolazione contabile
            dello sgravio contributivo e della riduzione
                    dei contributi previdenziali
  1.  Ferma  restando  la  disponibilita'  finanziaria del contributo
straordinario  di Euro 10.329.137,98 (pari a venti miliardi di lire),
il  CONI, sulla base delle quote determinate in sede di riparto delle
risorse finanziarie destinate alle finalita' dell'articolo 145, comma
13,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  forma  un elenco dei
soggetti  beneficiari degli sgravi contributivi e della riduzione dei
contributi  previdenziali,  dandone contestuale comunicazione con gli
estremi  dei  dati  identificativi e dei relativi importi all'ENPALS,
secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra
gli uffici dirigenziali competenti dei due Enti.
  2.  I  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  sono determinati
esclusivamente sulla base delle richieste di cui all'articolo 3 ed in
conformita'  all'ordine  di  priorita' formato dal CONI e' trasmesso,
sulla base di apposita rendicontazione, all'ENPALS.
  3.  L'ENPALS comunica al CONI, gli estremi dei soggetti beneficiari
degli sgravi e della riduzione dei contributi previdenziali che hanno
commesso  violazioni  alla  normativa  contributiva  nei  periodi  di
contribuzione  in  cui  gli sgravi sono fatti valere. In tali casi il
CONI revoca le agevolazioni previste.
  4.  Alla  regolazione  contabile degli sgravi e della riduzione dei
contributi  previdenziali  fruiti  si  provvede mediante utilizzo dei
fondi  iscritti  nell'apposita  unita'  di  base  «capitolo  106370 -
interventi  per lo sport sociale e giovanile ex lege n. 388/2000» del
bilancio  del  CONI  per  l'anno finanziario 2001, per il conseguente
versamento   ai  pertinenti  capitoli  ed  articoli dell'entrata  del
bilancio  dell'ENPALS quale rimborso degli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2003
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 329
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  l'art.  145,  comma  13 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  si veda il testo riportato nelle note alle
          premesse.