Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti
la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di
particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste
dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai
medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi
finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277
Note all'art. 5:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
riportato nelle note alle premesse.