Art. 5.
                        Copertura finanziaria
  1. Agli  adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti
la  mappatura  dei  siti  inquinati  e  gli interventi di bonifica di
particolare   urgenza,   si   fa   fronte  con  le  risorse  previste
dall'articolo  20  della  legge  23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai
medesimi scopi.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi
finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 18 marzo 2003
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.  20  della  legge  23 marzo  2001,  n.  93, e'
          riportato nelle note alle premesse.