IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le universita', destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilita' interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonche' all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle universita' di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato; Ritenuta infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita' 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e, per l'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. 2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle universita' in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' quelle gia' assegnate per le stesse finalita' per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.