Art. 3 Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle universita' nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.