IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge  31  dicembre
1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso
nella seduta del 24 ottobre 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002; 
  Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in
data 20  febbraio  2003  e  della  I  commissione  del  Senato  della
Repubblica in data 20 marzo 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2003; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  gli  italiani  nel  Mondo,  del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  gli   affari
regionali,  con  il  Ministro  per  le  riforme  istituzionali  e  la
devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
comunicazioni; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459; 
    b)  «elettore»,  il  cittadino  italiano   residente   all'estero
iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge; 
    c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto  di  voto  in
Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge; 
    d)  «elenco  aggiornato»,  l'elenco  aggiornato   dei   cittadini
italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1,  della
legge; 
    e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo  6,  comma
1, della legge; 
    f) «ufficio  consolare»,  l'ufficio  consolare  competente  nella
circoscrizione consolare in cui risiede  l'elettore,  rientrante  nel
novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini  della
registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo  5,
comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati
generali di prima categoria e i consolati di prima categoria  di  cui
all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge  27
ottobre 1988, n. 470; 
    g)  «intese  in  forma  semplificata»,   le   intese   in   forma
semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge; 
    h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione  per  lo
svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17,  comma
1, della legge; 
    i) «testo unico per l'elezione della  Camera  dei  deputati»,  il
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dell'amininistrazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n.1092, al solo  fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          b),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a) (omissis); 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) - e) (omissis)». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  27
          dicembre 2001, n. 459: 
              «Art.  26  -  1.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, lettera b), della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di  attuazione
          della presente legge. 
              2. Lo schema di  regolamento  di  cui  al  comma  1  e'
          trasmesso alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il   parere   delle
          Commissioni competenti  per  materia.  Decorso  inutilmente
          tale termine il regolamento e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere parlamentare». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  31,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone  e  di
          altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali): 
              «2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e  ciascun
          Ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dalla presente legge». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459: 
              «1.  Il  Governo,  mediante   unificazione   dei   dati
          dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero  e  degli
          schedari  consolari,   provvede   a   realizzare   l'elenco
          aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero
          finalizzato alla predisposizione  delle  liste  elettorali,
          distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per  le
          votazioni di cui all'art. 1, comma 1». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459: 
              «3. Gli elettori di cui al comma 1  possono  esercitare
          il diritto di voto in Italia, e in tale caso  votano  nella
          circoscrizione  del  territorio  nazionale  relativa   alla
          sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione  da
          esercitare per ogni votazione  e  valida  limitatamente  ad
          essa». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459: 
              «1.  Nell'ambito  della  circoscrizione   Estero   sono
          individuate le seguenti ripartizioni comprendenti  Stati  e
          territori afferenti a: 
                a)  Europa,  compresi  i  territori  asiatici   della
          Federazione russa e della Turchia; 
                b) America meridionale; 
                c) America settentrionale e centrale; 
                d) Africa, Asia, Oceania e Antartide». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  27
          dicembre 2001, n. 459: 
              «Art.  3  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge   con
          l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di
          cui all'art. 29 della legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  e
          successive modificazioni». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16,  comma  1,  della
          legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento  degli
          italiani all'estero): 
              «1. Agli effetti dell'applicazione  delle  nonne  della
          presente legge, l'espressione «uffici consolari» indica gli
          uffici consolari di prima categoria». 
              Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della  legge
          27 dicembre 2001, n. 459: 
              «1. Le rappresentanze diplomatiche italiane  concludono
          intese in forma semplificata con i Governi degli Stati  ove
          risiedono cittadini italiani per garantire: 
                a) che l'esercizio del  voto  per  corrispondenza  si
          svolga in condizioni  di  eguaglianza,  di  liberta'  e  di
          segretezza; 
                b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
          di lavoro e per i  diritti  individuali  degli  elettori  e
          degli altri cittadini italiani in  conseguenza  della  loro
          partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
          legge». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459: 
              «1.  Lo  svolgimento  della  campagna   elettorale   e'
          regolato da apposite forme di collaborazione che  lo  Stato
          italiano conclude, ove possibile, con  gli  Stati  nel  cui
          territorio   risiedono   gli   elettori   di   cittadinanza
          italiana».