Art. 10.

                      Deposito del contrassegno

  1.  All'atto  del  deposito  presso  il  Ministero dell'interno del
contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella
circoscrizione  Estero,  i  partiti  o  i gruppi politici organizzati
presentano  la  designazione,  per  le  singole  ripartizioni,  di un
rappresentante  effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo
incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di
appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
  2.  Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che presentino liste
comuni  di  candidati  contrassegnate  da un simbolo composito di cui
all'articolo  8,  comma  2 della legge, i partiti o i gruppi politici
presentano  la  designazione,  per  ciascuna ripartizione, di un solo
rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
 
          Nota all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459:
              «2.  Piu'  partiti o gruppi politici possono presentare
          liste  comuni  di  candidati. In tale caso, le liste devono
          essere  contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
          contrassegni di tutte le liste interessate».