Art. 10. Deposito del contrassegno 1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti. 2. Nel caso di piu' partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «2. Piu' partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate».