Art. 11.

 Attivita' di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare

  1.  L'ufficio  consolare  provvede alle autenticazioni delle firme,
apposte  nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti,
richieste  dalla  legge e dal testo unico per l'elezione della Camera
dei deputati.
  2.   L'ufficio   consolare   provvede   al  rilascio,  nel  termine
improrogabile  di  ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati,
anche  collettivi,  che  attestano  l'iscrizione degli elettori nelle
liste  elettorali  della relativa ripartizione, sulla base degli atti
in suo possesso alla data della richiesta.