Art. 12.

                       Ammissione delle liste

  1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le
operazioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  1, del testo unico per
l'elezione  della  Camera  dei deputati, in quanto compatibile con la
legge,  procede  anche  a  verificare  se le liste sono formate da un
numero  di  candidati  almeno  pari  al numero dei seggi da assegnare
nella   relativa   ripartizione,  dichiarandole  non  valide  se  non
corrispondono a questa condizione.
  2.  L'ufficio  centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle
liste  i  nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella
relativa  ripartizione.  L'ufficio  cancella,  altresi',  i  nomi dei
candidati   che   hanno   esercitato   l'opzione,  sulla  base  delle
comunicazioni   trasmesse   dal   Ministero   degli   affari  esteri,
possibilmente in via informatica.
  3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le
candidature  nei  collegi  uninominali  e  cancella  dalle  liste per
l'attribuzione   dei  seggi  con  metodo  proporzionale  i  nomi  dei
candidati  nelle  circoscrizioni  del territorio nazionale relativi a
cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 22, comma primo, del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica    30 marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni:
              «L'Ufficio  centrale  circoscrizionale  entro il giorno
          successivo  alla  scadenza  del  termine  stabilito  per la
          presentazione  delle  candidature nei collegi uninominali e
          delle liste dei candidati:
                1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le
          liste  presentate  da  persone  diverse da quelle designate
          all'atto  del  deposito del contrassegno ai sensi dell'art.
          17;
                2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le
          liste   contraddistinte  con  contrassegno  non  depositato
          presso   il   Ministero   dell'interno,  ai  termini  degli
          articoli 14, 15 e 16;
                3) verifica se le candidature nei collegi uninominali
          e  le  liste  siano  state  presentate  in  termine e siano
          sottoscritte    dal    numero   di   elettori   prescritto,
          dichiarandole  non  valide  se  non  corrispondono a queste
          condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti
          un  numero  di  candidati  superiore  a quello stabilito al
          comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
                4)  dichiara  non  valide  le candidature nei collegi
          uninominali  e  cancella  dalle liste i nomi dei candidati,
          per i quali manca la prescritta accettazione;
                5)  dichiara  non  valide  le candidature nei collegi
          uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
          non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
          al  giorno  delle  elezioni,  di quelli per i quali non sia
          stato  presentato  il  certificato  di nascita, o documento
          equipollente,  o  il  certificato  d'iscrizione nelle liste
          elettorali di un Comune della Repubblica (2);
                6)  cancella  i  nomi dei candidati compresi in altra
          lista gia' presentata nella circoscrizione;
                7)  dichiara  non  valide  le candidature nei collegi
          uninominali   di   candidati  gia'  presentatisi  in  altro
          collegio».
              (2) Non  essendo  piu' prescritto dall'art. 20, secondo
          comma  del  presente  testo unico, l'obbligo di presentare,
          unitamente  alle candidature nei collegi uninominali e alle
          liste  dei  candidati, i certificati di nascita o documenti
          equipollenti,   in   seguito   alle   modifiche  introdotte
          dall'art.  6,  legge 4 agosto 1993, n. 276, e' da ritenersi
          non  piu' operante la disposizione prevista dal presente n.
          5)  dove  prevede  che  l'ufficio centrale circoscrizionale
          dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i
          nomi  di  candidati per i quali non sia stato presentato il
          certificato di nascita o documento equipollente.