Art. 12. Ammissione delle liste 1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione. 2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresi', i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica. 3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma primo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni: «L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati: 1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi; 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (2); 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione; 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio». (2) Non essendo piu' prescritto dall'art. 20, secondo comma del presente testo unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, legge 4 agosto 1993, n. 276, e' da ritenersi non piu' operante la disposizione prevista dal presente n. 5) dove prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.