Art. 13.

                       Rappresentanti di lista

  1.  I  rappresentanti  di lista designati ai sensi dell'articolo 25
del  testo  unico  per  l'elezione  della  Camera dei deputati presso
l'ufficio  centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi
costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle
circoscrizioni del territorio nazionale.
  2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato
entro  le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla
Cancelleria  della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta.
La  Cancelleria  della  Corte  d'appello di Roma cura la trasmissione
dell'atto  di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la
circoscrizione  Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il
medesimo ufficio.
  3.  In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75
e  138  della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale
per  la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono
assistere  un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori
del   referendum   e   di   ognuno  dei  partiti  o  gruppi  politici
rappresentati   in   Parlamento,   scelti   tra  gli  elettori  della
circoscrizione  Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni,
autenticate  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53,  e  successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto
dal  comma  2,  persona  munita di mandato, autenticato da notaio, da
parte  dei  promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del
presidente  o  segretario  nazionale  del  partito  o gruppo politico
rappresentato in Parlamento.
 
          Note all'art. 13:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 25 del testo unico
          delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
              «Art.  25  (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma
          1,  2, e 3, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). - Con
          dichiarazione  scritta  su carta libera e autenticata da un
          notaio  o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di
          cui   all'art.   18  e  all'art.  20,  o  persone  da  essi
          autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare,
          all'ufficio  di  ciascuna  sezione  ed all'ufficio centrale
          circoscrizionale,  due  rappresentanti  del  candidato  nel
          collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro
          supplente,    scegliendoli    fra    gli   elettori   della
          circoscrizione  che  sappiano leggere e scrivere. L'atto di
          designazione   dei   rappresentanti   presso   gli   uffici
          elettorali  di  sezione  e'  presentato  entro  il venerdi'
          precedente  l'elezione,  al  segretario  del  comune che ne
          dovra'  curare  la trasmissione ai presidenti delle sezioni
          elettorali   o   e'   presentato  direttamente  ai  singoli
          presidenti  delle  sezioni  il  sabato pomeriggio oppure la
          mattina  stessa  delle  elezioni, purche' prima dell'inizio
          della votazione.
              (Comma abrogato).
              L'atto   di   designazione  dei  rappresentanti  presso
          l'ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
          ore   12   del  giorno  in  cui  avviene  l'elezione,  alla
          Cancelleria   della   Corte   d'appello   o  del  tribunale
          circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
              Per  lo  svolgimento  del  loro  compito i delegati dei
          candidati   nei  collegi  uninominali  e  di  lista  devono
          dimostrare   la   loro   qualifica   esibendo  la  ricevuta
          rilasciata  dalla  Cancelleria  della Corte d'appello o del
          tribunale  all'atto  del  deposito  delle  candidature  nei
          collegi  uninominali  e delle liste dei candidati. Nel caso
          che  alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei
          collegi  uninominali  e  di  lista  provvedano delegati dei
          delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
          notaio,    nell'autenticarne    la    firma,    da'    atto
          dell'esibizione  fattagli della ncevuta rilasciata all'atto
          del  deposito  delle  candidature nei collegi uninominali e
          delle liste».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 75 e 138 della
          Costituzione:
              «Art.   75.   -  E'  indetto  referendum  popolare  per
          deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
          di  un  atto  avente  valore di legge, quando lo richiedono
          cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
              Non  e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
          di  bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
          ratificare trattati internazionali.
              Hanno  diritto  di  panecipare  al  referendum  tutti i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
              La  proposta  soggetta  a referendum e' approvata se ha
          partecipato  alla  votazione  la  maggioranza  degli aventi
          diritto,   e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei  voti
          validamente espressi.
              La  legge  determina  le  modalita'  di  attuazione del
          referendum».
              «Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e
          le  altre  leggi  costituzionali  sono adottate da ciascuna
          Camera  con  due successive deliberazioni ad intervallo non
          minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
          dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
              Le  leggi  stesse sono sottoposte a referendum popolare
          quando,   entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,  ne
          facciano  domanda  un  quinto  dei  membri  di una Camera o
          cinquecentomila  elettori  o  cinque Consigli regionali. La
          legge  sottoposta  a referendum non e' promulgata se non e'
          approvata dalla maggioranza dei voti validi.
              Non  si  fa  luogo  a  referendum  se la legge e' stata
          approvata  nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
          a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 21 marzo
          1990,  n.  53  (Misure  urgenti  atte  a garantire maggiore
          efficienza al procedimento elettorale):
              «Art.   14.   -  1.  Sono  competenti  ad  eseguire  le
          autenticazioni  che  non siano attribuite esclusivamente ai
          notai  e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
          29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
          leggi  recanti  norme  per  la  elezione  alla  Camera  dei
          deputati,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    30 marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni,   dal   testo   unico  delle  leggi  per  la
          composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, e
          successive  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
          108,  dal  decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  1976, n. 240,
          dalla   legge   24 gennaio   1979,   n.  18,  e  successive
          modificazioni,  e  dalla  legge  25 maggio  1970, n. 352, e
          successive  modificazioni,  i  notai,  i giudici di pace, i
          cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti
          di  appello,  dei  tribunali  e  delle preture, i segretari
          delle   procure   della   Repubblica,  i  presidenti  delle
          province,  i sindaci, gli assessori comunali e provinciali,
          i   presidenti  dei  consigli  comunali  e  provinciali,  i
          presidenti    e    i    vice    presidenti   dei   consigli
          circoscrizionali,  i  segretari  comunali e provinciali e i
          funzionari  incaricati  dal  sindaco e dal presidente della
          provincia.   Sono   altresi'   competenti  ad  eseguire  le
          autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  i consiglieri
          provinciali  e  i  consiglieri  comunali che comunichino la
          propria   disponibilita',  rispettivamente,  al  presidente
          della provincia e al sindaco.
              2.   L'autenticazione   deve  essere  compiuta  con  le
          modalita'  di  cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
              3.  Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono
          nulle  se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
          termine fissato per la presentazione delle candidature».