Art. 14.

               Stampa e invio del materiale elettorale

  1.  Il  capo  dell'ufficio  consolare  accerta la conformita' delle
liste  di  candidati  e  delle  schede  elettorali  stampate ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai
modelli  delle  schede  elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e
12,   comma 1  della  legge,  nonche',  in  caso  di  svolgimento  di
referendum  previsti  dagli  articoli 75 e 138 della Costituzione, ai
modelli  di  cui  alle  tabelle  A,  B,  C,  D  allegate  al presente
regolamento.
  2.  In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75
e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione
Estero  corrisponde,  per  quanto  possibile,  a  quello delle schede
utilizzate sul territorio nazionale.
  3.  Il  tagliando  di  cui  all'articolo  12,  comma 6 della legge,
comprovante  l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede
a  staccare  dal  certificato  elettorale e ad introdurre nella busta
affrancata  unitamente  alla  busta  contenente la scheda o le schede
elettorali,   deve   contenere   unicamente   un   numero   o  codice
corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.
  4.  Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati
che   consentano   di   risalire   direttamente   ed   immediatamente
all'identita' dell'elettore.
  5.  Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare,
di  cui  all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche
tali   da   consentire,   anche   con  riferimento  all'affrancatura,
l'utilizzo  del  sistema  postale  piu'  affidabile disponibile nello
Stato  in  cui  risiedono  gli  elettori  per realizzare le finalita'
previste  dall'articolo 12,  commi  3,  4,  6 e 7 e dall'articolo 19,
comma 1, lettera a) della legge.
  6.   L'ufficio   consolare  invia  all'elettore  il  plico  di  cui
all'articolo  12,  comma  3,  della legge mediante il sistema postale
piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori
per  realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6
e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in
maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
 
          Note all'art. 14:
              - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6
          e 7, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «Art.  12.  -  1. Il Ministero dell'interno consegna al
          Ministero  degli  affari  esteri le liste dei candidati e i
          modelli   delle   schede  elettorali  non  piu'  tardi  del
          ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
              2.  Sulla  base  delle istruzioni fornite dal Ministero
          degli  affari  esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari  preposte  a  tale  fine  dallo  stesso Ministero
          provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
          nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
              3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
          per  le  votazioni  in Italia, gli uffici consolari inviano
          agli  elettori  che  non  hanno esercitato l'opzione di cui
          all'art.  1,  comma  3,  il plico contenente il certificato
          elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una
          busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
          competente;  il  plico contiene, altresi', un foglio con le
          indicazioni  delle modalita' per l'espressione del voto, il
          testo  della  presente legge e le liste dei candidati nella
          ripartizione di appanenenza di cui all'art.6.
              4.  Nel  caso in cui le schede elettorali siano piu' di
          una  per  ciascun  elettore, esse sono spedite nello stesso
          plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
          non  puo'  contenere  i  documenti elettorali di piu' di un
          elettore.
              5. (Omissis).
              6.  Una  volta  espresso  il  proprio voto sulla scheda
          elettorale,  l'elettore  introduce  nell'apposita  busta la
          scheda  o  le  schede  elettorali,  sigilla  la  busta,  la
          introduce  nella  busta  affrancata unitamente al tagliando
          staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
          del  diritto  di  voto  e  la  spedisce non oltre il decimo
          giorno  precedente  la  data  stabilita per le votazioni in
          Italia.  Le  schede e le buste che le contengono non devono
          recare alcun segno di riconoscimento.
              7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
          ritardo,  all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
          le  buste  comunque  pervenute  non  oltre  le  ore 16, ora
          locale,  del  giovedi' antecedente la data stabilita per le
          votazioni  in  Italia,  unitamente  alla  comunicazione del
          numero  degli  elettori  della circoscrizione consolare che
          non  hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.
          Le  buste  sono  inviate  con una spedizione unica, per via
          aerea e con valigia diplomatica.
              8.  I  responsabili  degli uffici consolari provvedono,
          dopo   l'invio   dei   plichi   in   Italia,  all'immediato
          incenerimento  delle  schede pervenute dopo la scadenza del
          termine  di  cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
          di  cui  al  comma  5  e non utilizzate. Di tali operazioni
          viene  redatto  apposito  verbale,  che  viene trasmesso al
          Ministero degli affari esteri».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 2, della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «2.  Le  schede  sono  di  carta consistente, di colore
          diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione;
          sono  fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli
          affari  esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e
          consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di
          cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e
          riproducono  in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
          di  candidati  presentate  nella ripartizione. L'ordine dei
          contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per
          le  liste di candidati dall'art. 24, n. 2), del testo unico
          delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto
          ad  ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono
          stampate   le   righe   per   l'attribuzione  del  voto  di
          preferenza».