Art. 14. Stampa e invio del materiale elettorale 1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonche', in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento. 2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale. 3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori. 4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identita' dell'elettore. 5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge. 6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalita' previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appanenenza di cui all'art.6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. (Omissis). 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste di candidati dall'art. 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza».