Art. 15.

                        Espressione del voto

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 3, della legge, l'elettore
esprime   il   voto  mediante  penna  di  colore  nero  o  blu,  pena
l'annullamento della scheda.
  2.  E'  nullo  il  voto di preferenza nel quale il candidato non e'
indicato  con  la  chiarezza  necessaria a distinguerlo da ogni altro
candidato della medesima lista.
  3.  Sono  inefficaci  le  preferenze  per candidati compresi in una
lista diversa da quella votata.
  4.  In  caso  di  identita' di cognome tra candidati della medesima
lista,  l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo
di nascita.
  5.  Se  il  candidato  ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la
preferenza,  puo'  scriverne  uno  dei  due.  L'indicazione  contiene
entrambi  i  cognomi quando vi e' possibilita' di confusione fra piu'
candidati.
  6.  Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente
in  uno  spazio  diverso  da  quello  posto a fianco del contrassegno
votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  7.  Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di lista, ma scrive
una o piu' preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il
voto e' attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.
  8.  Se  l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive
una o piu' preferenze per candidati che presentino omonimia con altri
candidati  di  altra  lista, il voto e' attribuito ai candidati della
lista  cui  corrisponde  lo  spazio  sul  quale gli stessi sono stati
indicati e alla lista stessa.
  9.  Le  preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la
ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.
 
          Nota al'art. 15:

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11, comma 3, della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «3.   L'elettore   vota   tracciando   un   segno   sul
          contrassegno  corrispondente  alla lista da lui prescelta o
          comunque  sul  rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore
          puo'   inoltre  esprimere  due  voti  di  preferenza  nelle
          ripartizioni  alle quali sono assegnati due o piu' deputati
          o  senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di
          preferenza  e'  espresso scrivendo il cognome del candidato
          nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E
          nullo  il  voto  di  preferenza  espresso  per un candidato
          incluso  in  altra  lista.  Il  voto di preferenza espresso
          validamente per un candidato e' considerato quale voto alla
          medesima  lista  se l'elettore non ha tracciato altro segno
          in altro spazio della scheda».