Art. 16. Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita' 1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore. 3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza. 4. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470: «1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero; b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136; c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria: 1. trascorsi cento anni dalla nascita; 2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; 3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero; 4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali; e) per perdita della cittadinanza; f) per trasferimento nell'A.I.R.E. di altro comune».