Art. 16.

   Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita'

  1.   I   cittadini   cancellati  per  irreperibilita'  dalle  liste
elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre
1988,  n.  470,  e  successive modificazioni, che si presentano entro
l'undicesimo  giorno  antecedente la data delle votazioni all'ufficio
consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui
alla   legge,   sono  ammessi  al  voto,  previa  acquisizione  della
dichiarazione  attestante  la mancanza di cause ostative al godimento
dell'elettorato  attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla
cancellazione, indicato dal richiedente.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro
ventiquattro  ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica
la  relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la
dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
  3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco
aggiunto  e  si  procede  alla  loro  reiscrizione  anagrafica.  Essi
ricevono  dall'ufficio  consolare il plico previsto dall'articolo 12,
commi  3  e  4,  della  legge,  ai  fini  dell'esercizio del voto per
corrispondenza.
  4.   I   cittadini   cancellati  per  irreperibilita'  dalle  liste
elettorali  che  chiedono  di  essere  reiscritti nell'anagrafe degli
italiani  residenti  all'estero  possono  esercitare l'opzione per il
voto  in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle
votazioni.
 
          Nota all'art. 16:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
          27 ottobre 1988, n. 470:
              «1.  La  cancellazione  dalle  anagrafi  degli italiani
          residenti all'estero viene effettuata:
                a) per  iscrizione  nell'anagrafe  della  popolazione
          residente a seguito di trasferimento dall'estero;
                b) per immigrazione dall'estero in altro comune della
          Repubblica,   segnalata   a   norma   del   secondo   comma
          dell'articolo   14   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
                c) per    morte,    compresa    la   morte   presunta
          giudizialmente dichiarata;
                d) per    irreperibilita'   presunta,   salvo   prova
          contraria:
                  1. trascorsi cento anni dalla nascita;
                  2. dopo   due   rilevazioni  censuarie  consecutive
          concluse con esito negativo;
                  3. quando  risulti inesistente, tanto nel comune di
          provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
                  4. quando  risulti dal ritorno per mancato recapito
          della  cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della
          legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime
          consultazioni  che  si  siano  tenute con un intervallo non
          inferiore  ad  un  anno,  esclusa l'elezione del Parlamento
          europeo  limitatamente  ai  cittadini  residenti  nei Paesi
          dell'unione  europea  nonche' le consultazioni referendarie
          locali;
                e) per perdita della cittadinanza;
                f) per trasferimento nell'A.I.R.E. di altro comune».