Art. 17.

Ammissione  al  voto  dei  cittadini omessi dall'elenco dei residenti
                  all'estero aventi diritto al voto

  1.  I  cittadini  che  per  qualsiasi  motivo  siano  stati  omessi
dall'elenco   dei   residenti   all'estero  aventi  diritto  al  voto
comunicato  dal  Ministero  dell'interno  al  Ministero  degli affari
esteri  e  da  questo  agli  uffici consolari, di cui all'articolo 5,
comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la
data  delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il
voto  per  corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con
le  modalita' previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano
di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o
se  la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata
chiesta   dall'ufficio   consolare  entro  il  31 dicembre  dell'anno
precedente.
  2.  I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo
32,  quarto  comma,  del  testo  unico  delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
20 marzo  1967,  n.  223, nelle liste elettorali dopo la compilazione
dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma
8,  o  che  per  qualsiasi  motivo sono stati omessi da detto elenco,
vengono  immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di
cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via
telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio
consolare per la conseguente ammissione al voto.
  3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono
iscritti  nell'elenco  aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale
elenco  viene  spedito  all'ufficio  centrale  per  la circoscrizione
Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.
 
          Nota all'art. 17:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 32, quarto comma, del
          testo  unico  delle leggi per la disciplina dell'elettorato
          attivo   e  per  la  tenuta  e  la  revisione  delle  liste
          elettorali,   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    20 marzo   1967,   n.   223,   e   successive
          modificazioni:
              «Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi  e,  in  ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione  di  cui  ai  numeri  2),  3) e 4); non oltre il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni  di  cui  al  n.  5);  non oltre il quindicesimo
          giorno   anteriore   alla   data  delle  elezioni,  per  le
          variazioni di cui al n. 1)».