Art. 17. Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto 1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalita' previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto. 3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni: «Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1)».