Art. 18. Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero 1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge e' accompagnata. A tale valigia e' allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonche' il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati. 2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonche' delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. 4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico e' redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale. 5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'arti-colo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale».