Art. 18.

Invio  dei  plichi  contenenti  le  buste all'ufficio centrale per la
                        circoscrizione Estero

  1.  La  valigia  diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della
legge  e'  accompagnata.  A  tale  valigia  e'  allegata una distinta
riportante  la  ripartizione,  lo  Stato  e  l'ufficio  consolare  di
provenienza,  nonche'  il  numero dei plichi ed il numero delle buste
contenute  in  ogni  plico. Le buste contenenti schede provenienti da
uno  Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi
la residenza permanente sono inserite in plichi separati.
  2.  Nei  verbali  di  incenerimento  delle  buste contenenti schede
pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di
cui  all'articolo  12,  comma  7  della  legge,  nonche' delle schede
stampate  e  non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo
articolo,  sono  registrati  il numero delle buste pervenute oltre il
termine  e  incenerite,  il giorno di arrivo di ciascuna busta presso
l'ufficio  consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate
e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.
  3.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con i
Ministeri  interessati,  attiva  ogni possibile intervento al fine di
assicurare  che,  in  casi di emergenza, i plichi contenenti le buste
pervengano  agli  scali  aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per
l'inizio   delle  operazioni  di  scrutinio  dei  voti  espressi  nel
territorio nazionale.
  4.  All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti
le  buste  sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per
la  circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese,
della  collaborazione  degli  Uffici  territoriali  del Governo e dei
comuni.   Della   presa  in  carico  e'  redatto  verbale  ove  viene
registrato,  sulla  base  della distinta di cui al comma 1, il numero
dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione,
lo  Stato,  l'ufficio  consolare  di  provenienza,  il giorno e l'ora
ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.
  5.   I  plichi  contenenti  le  buste  che  pervengono  agli  scali
aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni
di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque
presi   in   carico   e   custoditi   dall'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione  Estero  secondo  quanto  previsto  dal  comma  4.  In
attuazione  dell'arti-colo  14,  comma 1 della legge, per tali plichi
non  si  procede  alle  operazioni  di  scrutinio  delle  schede  ivi
contenute.  Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di
Roma   e   non   sono   computate   ai fini  dell'accertamento  della
partecipazione alla votazione.
 
          Note all'art. 18:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12, comma 5, della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «5.  Gli  elettori  di  cui al presente articolo che, a
          quattordici  giorni  dalla  data delle votazioni in Italia,
          non  abbiano  ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
          al  comma  3,  possono farne richiesta al capo dell'ufficio
          consolare;    questi,    all'elettore   che   si   presenti
          personalmente,   puo'  rilasciare,  previa  annotazione  su
          apposito  registro,  un altro certificato elettorale munito
          di  apposito  sigillo  e  una seconda scheda elettorale che
          deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
          commi 4 e 6 del presente articolo».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14, comma 1, della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «1.  Le  operazioni  di  scrutinio,  cui  partecipano i
          rappresentanti  di  lista,  avvengono  contestualmente alle
          operazioni  di  scrutinio  dei voti espressi nel territorio
          nazionale».