Art. 19. Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalita'. 2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procedera' allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma. 3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento. 4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. 5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformita' all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione. 6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonche' gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonche' una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio. 7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi. 8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge. 9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali. 10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente piu' vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non accompagnate nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando. 12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita' di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 1. accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; 2. accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; 3. accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; 4. annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto; d) (omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni: «Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata».