Art. 19. 
 
      Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli interventi
atti   ad   individuare,   anche   in   collaborazione   con    altre
amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i  seggi
elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione  Estero  e
ad assicurarne la funzionalita'. 
  2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in
Italia il Ministero dell'interno  comunica  all'ufficio  centrale  la
circoscrizione estero il numero degli elettori  iscritti  nell'elenco
aggiornato per ogni ripartizione, Stato  ed  ufficio  consolare,  ove
risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il  presidente  dell'ufficio
centrale per  la  circoscrizione  Estero  costituisce,  con  apposito
provvedimento da  depositarsi,  per  la  visione  degli  interessati,
presso  la  cancelleria  della  Corte  d'appello  di  Roma  entro  il
quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un
seggio  elettorale  per  ogni  cinquemila  elettori  della   medesima
ripartizione, individuando gli uffici  consolari,  o  gli  Stati  nei
quali il capo missione e' accreditato pur non avendovi  la  residenza
permanente,  per  i  cui  elettori  ciascun  seggio  procedera'  allo
scrutinio. In caso di ufficio consolare  avente  piu'  di  cinquemila
elettori, tali elettori  sono  ripartiti  tra  piu'  seggi,  ciascuno
competente per lo scrutinio di una porzione  di  voti,  evitando,  in
ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di
tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento  di
cui al secondo periodo del presente  comma  e'  trasmessa,  entro  il
termine previsto per  il  suo  deposito  presso  la  cancelleria,  al
Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di  Roma
e al Comune di Roma. 
  3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni
in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la  circoscrizione
Estero richiede al presidente della Corte d'appello di  Roma  e  alla
commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente  di
un presidente e di quattro scrutatori per ogni  seggio.  Tali  nomine
vengono effettuate in tempo  utile  con  le  modalita'  e  i  criteri
previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai
sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo  al
tipo  di  consultazione,  politica  o  referendaria,  in   corso   di
svolgimento. 
  4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la
data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la
circoscrizione   Estero   l'elenco   degli   elettori   diviso    per
ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. 
  5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
predispone per ciascun  seggio  costituito  l'elenco  degli  elettori
degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione
nei quali il  capo  missione  e'  accreditato  pur  non  avendovi  la
residenza permanente, attestandone la  conformita'  all'elenco  degli
elettori  della  circoscrizione  Estero   trasmesso   dal   Ministero
dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il
presidente predispone l'elenco completo degli  elettori  dell'ufficio
consolare di assegnazione. 
  6.  Alle  ore  sette  antimeridiane  del  giorno  previsto  per  lo
scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte  del  Comune  di
Roma,  il  plico  sigillato  contenente  il  bollo   della   sezione,
l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di  urne
pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o  degli  Stati
di assegnazione nei quali il capo missione  e'  accreditato  pur  non
avendovi  la  residenza  permanente,  nonche'  gli  stampati  ed   il
materiale  occorrenti  per  le  operazioni.  Alla  medesima  ora,  il
presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per
la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista
o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori  del
referendum  e  dei  partiti  o  gruppi  politici   rappresentati   in
Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori  degli  uffici
consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il
capo  missione  e'  accreditato  pur  non   avendovi   la   residenza
permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto
dagli uffici  consolari  di  assegnazione;  i  plichi  con  le  buste
contenenti le schede, nonche' una lista  recante  l'indicazione,  per
ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato  di  assegnazione  nel
quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi  la  residenza
permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti  le
schede consegnate al seggio. 
  7. Ai seggi di  cui  al  comma  2,  terzo  periodo,  il  presidente
dell'ufficio centrale  distribuisce  proporzionalmente,  e,  in  ogni
caso, in numero almeno pari  a  venti,  le  buste  contenenti  schede
dell'ufficio consolare i cui elettori  sono  stati  ripartiti  tra  i
predetti seggi. 
  8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del  medesimo  giorno,  il
presidente  del  seggio  procede  al  compimento   delle   operazioni
preliminari  allo  scrutinio  previste  dall'articolo  14,  comma  3,
lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le  ore
15, ora di inizio  dello  scrutinio  che  avviene  contestualmente  a
quello  dei  voti  espressi  nel  territorio  nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1 della legge. 
  9. Completata l'apertura  dei  plichi,  il  presidente  del  seggio
inserisce le buste contenenti schede provenienti da  ciascun  ufficio
consolare, o  da  ciascuno  Stato  nel  quale  il  capo  missione  e'
accreditato  pur  non  avendovi  la   residenza   permanente,   nella
rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di  spoglio
separate ed alla redazione di distinti verbali. 
  10.  Nel  caso  in  cui  il  numero  di  buste  contenenti   schede
provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo
missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia
inferiore a venti, il presidente del  seggio,  previa  annotazione  a
verbale con indicazione anche  del  loro  numero,  immette  le  buste
stesse nell'urna relativa ad altro  ufficio  consolare  del  medesimo
Stato, ove possibile, o  di  Stato  confinante,  ovvero  dello  Stato
geograficamente piu' vicino tra  quelli  di  provenienza  dei  plichi
assegnati al seggio. 
  11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera  c),
n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla,  senza  procedere
allo scrutinio, le schede incluse nella  medesima  busta  insieme  al
tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresi' le schede non
accompagnate  nella  busta  esterna  ne'  dal   tagliando   ne'   dal
certificato elettorale. Non procede ad  annullare  le  schede  se  il
tagliando non e' stato staccato  dal  certificato  elettorale  ma  e'
incluso nella busta esterna, ovvero nel caso  in  cui  viene  incluso
nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando. 
  12. Nei  casi  di  annullamento  di  schede  senza  procedere  allo
scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della
legge e dal comma 11, il presidente del seggio  procede  all'apertura
della busta contenente le schede esclusivamente  per  verificare,  ai
fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede
ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota  nel
verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. 
Appena completate tali operazioni, il presidente richiude  la  busta,
la vidima insieme a due scrutatori e  la  sigilla.  I  tagliandi  dei
certificati  elettorali  relativi  alle   buste   contenenti   schede
annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste
stesse, e congiuntamente per tutti i  casi  di  annullamento,  per  i
relativi elettori, si procede alla operazione prevista  dall'articolo
58, quarto comma, del testo unico per  l'elezione  della  Camera  dei
deputati, dopo  la  conclusione  delle  operazioni  preliminari  allo
scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i  tagliandi  di  cui  al
precedente periodo vengono confusi  con  i  tagliandi  relativi  alle
buste inserite nell'urna. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13,  comma  2,  della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459: 
              «2. Per la costituzione dei seggi,  per  l'onorario  da
          corrispondere ai rispettivi componenti e per  le  modalita'
          di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio  dei  voti
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          dell'art. 6 del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1994,
          n. 483, intendendosi sostituito il riferimento  all'ufficio
          elettorale con il riferimento all'ufficio centrale  per  la
          circoscrizione Estero». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14,  comma  3,  lettere
          a), b) e c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459: 
              «3. Costituito  il  seggio  elettorale,  il  presidente
          procede alle operazioni di  apertura  dei  plichi  e  delle
          buste assegnati al  seggio  dall'ufficio  centrale  per  la
          circoscrizione Estero e, successivamente,  alle  operazioni
          di scrutinio. A tale fine  il  presidente,  coadiuvato  dal
          vicepresidente e dal segretario: 
                a)  accerta  che  il  numero  delle  buste   ricevute
          corrisponda al numero  delle  buste  indicate  nella  lista
          compilata  e  consegnata  insieme   alle   buste   medesime
          dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; 
                b) accerta  contestualmente  che  le  buste  ricevute
          provengano soltanto  da  un'unica  ripartizione  elettorale
          estera; 
                c) procede successivamente all'apertura  di  ciascuna
          delle buste esterne  compiendo  per  ciascuna  di  esse  le
          seguenti operazioni: 
                  1. accerta che la busta contenga il  tagliando  del
          certificato elettorale di un solo  elettore  e  la  seconda
          busta nella quale deve essere contenuta  la  scheda  o,  in
          caso di votazione contestuale per l'elezione  della  Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica, le  schede  con
          l'espressione del voto; 
                  2. accerta che il  tagliando  incluso  nella  busta
          appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al  comma
          2; 
                  3. accerta che la busta contenente la scheda  o  le
          schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
          rechi  alcun  segno  di  riconoscimento  e   la   inserisce
          nell'apposita urna sigillata; 
                  4. annulla,  senza  procedere  allo  scrutinio  del
          voto, le schede incluse in una busta che contiene  piu'  di
          un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando  di
          elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
          appartenente  alla  ripartizione  elettorale  assegnata,  o
          infine contenute in una busta aperta, lacerata o  che  reca
          segni di riconoscimento; in ogni caso separa  dal  relativo
          tagliando di certificato elettorale  la  busta  recante  la
          scheda  annullata  in  modo  tale  che  non  sia  possibile
          procedere alla identificazione del voto; 
                d) (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 58, quarto  comma,  del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30   marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni: 
              «Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore  ha
          votato, apponendo la propria firma accanto al nome  di  lui
          nella apposita colonna della lista sopraindicata».