Art. 2.

Comunicazione  sull'opzione  e aggiornamento dei dati anagrafici e di
                              residenza

  1.  L'ufficio  consolare  invia  al  cittadino italiano maggiorenne
residente  all'estero,  iscritto  negli schedari consolari, il modulo
per  l'aggiornamento  dei dati anagrafici e di residenza all'estero e
la  busta  affrancata,  di  cui all'articolo 2, comma 2, della legge,
nonche'  la comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione,
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.
  2.  La comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui
termini  entro  i  quali  deve  essere  esercitata  l'opzione e sulle
modalita' di voto per corrispondenza previste dalla legge.
  3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta
giorni  dalla  data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei
dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.
 
          Note all'art 2:

              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459:
              Ā«2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le rappresentanze diplomatiche e consolari
          inviano  a ciascun elettore un plico contenente un apposito
          modulo   per  l'aggiornamento  dei  dati  anagrafici  e  di
          residenza   all'estero   che  lo  riguardano  e  una  busta
          affrancata    con    l'indirizzo   dell'ufficio   consolare
          competente.  Gli  elettori rispediscono la busta contenente
          il  modulo  con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla
          data di ricezioneĀ».
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  4,  della legge
          27 dicembre 2001, n. 459, si veda in nota all'art. 4.