Art. 20. 
 
                       Operazioni di scrutinio 
 
  1. In caso di piu' urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo
19, comma 6, primo periodo, il presidente  del  seggio  procede  alle
operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede
contenute nell'urna relativa  all'ufficio  consolare  avente  maggior
numero di elettori. 
  2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni
di scrutinio  del  seggio  stesso,  riceva  plichi  presi  in  carico
dall'ufficio centrale per la circoscrizione  estero,  pervenuti  agli
scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio  delle
operazioni di scrutinio dei voti espressi nel  territorio  nazionale,
procede alla conclusione dello scrutinio delle schede  gia'  inserite
nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, da'
inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo  14,  comma
3, lettere a), b) e c) della legge. 
  3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della  legge,
e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12,
nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti
di lista, o, in  occasione  di  referendum,  dei  rappresentanti  dei
promotori  del  referendum  e   dei   partiti   o   gruppi   politici
rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni;  il
numero  dei  plichi  e  delle  buste  esterne  consegnati  al  seggio
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il  numero  delle
schede  valide,  bianche,  nulle,  annullate  senza  procedere   allo
scrutinio, contestate e assegnate e contestate  e  non  assegnate;  i
risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti;  gli  atti
relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e  reclami  presentati
nonche' le modalita' di formazione dei plichi e  di  trasmissione  di
tutto il materiale. Il  verbale,  redatto  in  due  esemplari,  viene
letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti
del  seggio  e  dai  rappresentanti  di  lista  o,  in  occasione  di
referendum, dai rappresentanti dei promotori  del  referendum  e  dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento. 
  4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonche' per
ciascun ufficio consolare o Stato  nel  quale  il  capo  missione  e'
accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione
dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta  personalmente  la
corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne  del
verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede  nulle;
delle  schede  bianche;  dei  voti  dichiarati  nulli;  delle  schede
annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede  contestate  e
assegnate e di quelle contestate  e  non  assegnate,  verificando  la
congruita'  dei  dati,  e  dandone  pubblica  lettura   ed   espressa
attestazione nel verbale. 
  5. Ai fini di  cui  al  comma  2,  i  plichi  sigillati  contenenti
l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi  dei  certificati
elettorali  vengono  inviati  dal  seggio  al   tribunale   di   Roma
successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio. 
  6. Con le medesime intese di cui  all'articolo  18,  comma  4  sono
definite le modalita' di trasporto delle schede e di tutti  gli  atti
relativi allo scrutinio. 
 
          Nota all'art. 20: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  4,  della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459: 
              «4. Tutte  le  operazioni  di  cui  al  comma  3,  sono
          compiute  nell'ordine  indicato;  del  compimento   e   del
          risultato  di  ciascuna  di  esse  e'  fatta  menzione  nel
          verbale».