Art. 21. Uffici provinciali per il referendum 1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352: «Art. 21. - Presso il tribunale, nella cui circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia, e' costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il piu' anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facolta' di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «Art. 7. - 1. Presso la Corte di Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello».