Art. 21.

                Uffici provinciali per il referendum

  1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum
dall'articolo  21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate
dall'ufficio   centrale   per   la   circoscrizione   estero  di  cui
all'articolo 7 della legge.
 
          Note all'art. 21:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della  legge
          25 maggio 1970, n. 352:
              «Art.   21.   -   Presso   il   tribunale,   nella  cui
          circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia, e'
          costituito   l'ufficio   provinciale   per  il  referendum,
          composto  da  tre  magistrati,  nominati dal presidente del
          tribunale  entro quaranta giorni dalla data del decreto che
          indice  il  referendum.  Dei tre magistrati il piu' anziano
          assume  le  funzioni  di  presidente. Sono nominati anche i
          magistrati  supplenti  per  sostituire  i  primi in caso di
          impedimento.
              Le   funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da  un
          cancelliere  del  tribunale,  designato  dal presidente del
          tribunale medesimo.
              Sulla  base  dei  verbali di scrutinio, trasmessi dagli
          uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della
          provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto
          del  numero degli elettori che hanno votato e dei risultati
          del  referendum,  dopo  aver provveduto al riesame dei voti
          contestati e provvisoriamente non assegnati.
              Di  tutte  le  operazioni  e'  redatto  verbale  in tre
          esemplari,   dei  quali  uno  resta  depositato  presso  la
          cancelleria   del   tribunale,  unitamente  ai  verbali  di
          votazione  e  di  scrutinio  degli uffici di sezione per il
          referendum  e  ai documenti annessi; uno viene inviato, per
          mezzo  di  corriere  speciale,  all'ufficio centrale per il
          referendum,  ed  uno  viene trasmesso alla prefettura della
          provincia.
              I  delegati o i promotori della richiesta di referendum
          hanno  la  facolta' di prendere cognizione e di fare copia,
          anche  per  mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del
          verbale depositato presso la cancelleria del tribunale».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          27 dicembre 2001, n. 459:
              «Art. 7. - 1. Presso la Corte di Appello di Roma, entro
          tre  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
          Ufficiale   del   decreto   di   convocazione   dei  comizi
          elettorali,   e'   istituito   l'ufficio  centrale  per  la
          circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali
          uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della
          Corte di appello».