Art. 23.

                  Spedizione della cartolina avviso

  1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei
deputati  e  del  Senato della Repubblica e per i referendum previsti
dagli  articoli 75  e  138 della Costituzione, la cartolina avviso di
cui  all'articolo  6  della  legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' spedita
esclusivamente  agli  elettori  che  hanno esercitato l'opzione o che
sono  residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse
le  intese  in  forma  semplificata  di cui all'articolo 19, comma 1,
della  legge  o  negli  Stati  che si trovano nelle situazioni di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge.
  2.  In  caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione
di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la
cartolina  avviso  per gli elettori che hanno esercitato l'opzione e'
spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia.
  3.  Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge
27 ottobre  1988,  n.  470,  e  successive  modificazioni,  non  sono
computate  le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi
del comma 1, non e' spedita la cartolina avviso.
 
          Nota all'art 23:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          7 febbraio    1979,    n.    40   (Modifiche   alle   norme
          sull'elettorato  attivo  concernenti  la  iscrizione  e  la
          reiscrizione  nelle liste elettorali dei cittadini italiani
          residenti all'estero):
              «Art.  6.  -  Salvo  quanto  disposto dalla legge sulla
          elezione   dei  rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento
          europeo,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo a quello
          della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
          a  cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli
          elettori  residenti all'estero una cartolina avviso recante
          l'indicazione  della data della votazione, l'avvertenza che
          il  destinatario  potra' ritirare il certificato elettorale
          presso  il  competente ufficio comunale e che la esibizione
          della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire
          delle  facilitazioni  di  viaggio  per recarsi a votare nel
          comune di iscrizione elettorale.
              Le  cartoline  devono  essere spedite col mezzo postale
          piu' rapido».