Art. 23. Spedizione della cartolina avviso 1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge. 2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione e' spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. 3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non e' spedita la cartolina avviso.
Nota all'art 23: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero): «Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu' rapido».