Art. 3.

                       Informazione periodica

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  della legge, l'ufficio
consolare  informa  i  cittadini italiani residenti all'estero almeno
ogni due anni.
 
          Nota all'art 3:

              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459:
              «1. Le    rappresentanze   diplomatiche   e   consolari
          provvedono  ad informare periodicamente gli elettori di cui
          all'art.  1,  comma 1, delle norme contenute nella presente
          legge,   con   riferimento   alle  modalita'  di  voto  per
          corrispondenza  e  all'esercizio  del diritto di opzione di
          cui  all'art. 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli
          idonei  strumenti  di  informazione, sia in lingua italiana
          che nella lingua degli Stati di residenza».