Art. 3. Informazione periodica 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.
Nota all'art 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'art. 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalita' di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza».