Art. 4.

                            O p z i o n e

  1.  La  comunicazione  di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della
legge:
    a) e' redatta su carta libera;
    b) riporta  nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo
di residenza dell'elettore;
    c) riporta  il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe
degli   italiani   residenti   all'estero   o   di  ultima  residenza
dell'elettore, ove a lui noti;
    d) riporta   l'indicazione   della  consultazione  per  la  quale
l'elettore intende esercitare l'opzione;
    e) e' datata e firmata dall'elettore;
    f)  e'  consegnata  all'ufficio  consolare,  il quale ne rilascia
ricevuta,  ovvero  e'  spedita  all'ufficio  consolare,  nei  termini
previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.
  2.  L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1,
lettera  b),  ovvero  che non reca la firma dell'elettore, si intende
non esercitata.
  3.  L'opzione  priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c)
si   intende  esercitata.  Gli  uffici  consolari  desumono  il  dato
dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.
  4.  L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d),
si  intende  esercitata  per  la  prima  consultazione  elettorale  o
referendaria  successiva  alla  data  in cui e' redatta, salvo quanto
previsto dai commi 2 e 5.
  5.  In  ogni  caso  la  comunicazione  dell'opzione  deve pervenire
all'ufficio   consolare   non   oltre  il  decimo  giorno  successivo
all'indizione  delle  votazioni.  E'  onere  dell'elettore  accertare
l'avvenuta  ricezione  dell'opzione,  qualora  inviata  per posta, da
parte  dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita
certificazione.
  6.  L'opzione  puo'  essere  revocata  nei  modi ed entro i termini
previsti  per  il  suo  esercizio  dall'articolo  4 della legge e dal
presente articolo.
 
          Nota all'art. 4:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          27 dicembre 2001, n. 459:
              «Art.  4  -  1.  In  occasione  di  ogni  consultazione
          elettorale l'elettore puo' esercitare l'opzione per il voto
          in Italia di cui all'art. 1, comma 3, dandone comunicazione
          scritta   alla   rappresentanza   diplomatica  o  consolare
          operante  nella circoscrizione consolare di residenza entro
          il  31 dicembre  dell'anno precedente a quello previsto per
          la scadenza naturale della legislatura.
              2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di
          indizione   di   referendum   popolare,   l'elettore   puo'
          esercitare  l'opzione per il voto in Italia entro il decimo
          giorno successivo alla indizione delle votazioni.
              3.  Il  Ministero  degli  affari esteri comunica, senza
          ritardo,  al  Ministero  dell'interno  i  nominativi  degli
          elettori  che hanno esercitato il diritto di opzione per il
          voto  in  Italia,  ai  sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta
          giorni  prima  della  data  stabilita  per  le votazioni in
          Italia  il  Ministero  dell'interno  comunica  i nominativi
          degli  elettori  che hanno esercitato l'opzione per il voto
          in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni
          adottano  le  conseguenti misure necessarie per l'esercizio
          del voto in Italia.
              4.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge le rappresentanze diplomatiche e consolari,
          sulla  base  delle  istruzioni  impartite  a  tale fine dal
          Ministero  degli  affari  esteri,  informano,  con apposita
          comunicazione,  l'elettore della possibilita' di esercitare
          l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare
          che  l'eventuale  opzione  e' valida esclusivamente per una
          consultazione  elettorale  o referendaria e che deve essere
          esercitata   nuovamente   in   occasione  della  successiva
          consultazione.
              5.  L'elettore  che intenda esercitare l'opzione per il
          voto  in  Italia  per  la  prima consultazione elettorale o
          referendaria  successiva  alla  data  di  entrata in vigore
          della  presente  legge  lo  comunica, entro il sessantesimo
          giorno    dalla   ricezione   della   comunicazione,   alla
          rappresentanza   diplomatica  o  consolare  operante  nella
          circoscrizione  consolare  di residenza e comunque entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello previsto per la
          scadenza naturale della legislatura».