Art. 5.

                          Elenco aggiornato

  1.   Nell'elenco   aggiornato   dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  legge,  sono
registrati  i  seguenti  dati: nome e cognome del cittadino italiano,
cognome  del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di
nascita,  sesso,  Stato  di  residenza,  indirizzo,  casella postale,
ufficio  consolare,  comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero.
  2.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono  raccolti  e
registrati  al  fine della predisposizione dell'elenco degli elettori
diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni
di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della  legge.  Sono  vietate la
comunicazione  e  la  diffusione  dei  dati  per finalita' diverse da
quelle stabilite dalla legge.
  3.  Sono  titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo
1,  comma  2,  lettera  d)  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.
  4.  Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri
degli  affari  esteri  e dell'interno provvedono a confrontare in via
informatica  i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti
all'estero con quelli degli schedari consolari.
  5.  In  base  alle  risultanze  del confronto di cui al comma 4, il
Ministero  dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i
nominativi   dei  cittadini  iscritti  contemporaneamente  sia  nelle
anagrafi  degli  italiani  residenti  all'estero  sia  negli schedari
consolari,  nonche'  i  nominativi  di  coloro che sono iscritti solo
nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
  6.  Ai  fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi
contenuti   esclusivamente   negli  schedari  consolari,  gli  uffici
consolari,  ove  non vi abbiano gia' provveduto prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento, inviano tempestivamente ai comuni
interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la
trascrizione  degli  atti  di  stato  civile e per l'iscrizione nelle
anagrafi   degli   italiani   residenti   all'estero,  provvedendo  a
completarla,  ove  necessario,  entro  trenta  giorni dalla ricezione
della  relativa  richiesta  del  comune.  Entro sessanta giorni dalla
ricezione  degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero,
i  comuni  provvedono  alla  trascrizione  degli  atti  nonche'  alla
conseguente   iscrizione   degli  interessati  nelle  anagrafi  degli
italiani   residenti   all'estero   ed   all'inserimento  nell'elenco
aggiornato.  Qualora  non  debba  essere effettuata alcuna preventiva
trascrizione  di atti di stato civile, tale ultimo termine e' fissato
in  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  dei  comuni,  della
documentazione  prevista  ai  fini  della  iscrizione  nelle anagrafi
citate.
  7.  Nei  casi  di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani
residenti  all'estero  sia  negli  schedari  consolari, dei soli dati
relativi   al   nome,   cognome  e  data  di  nascita,  il  Ministero
dell'interno  assume  i  dati relativi alla residenza e all'indirizzo
risultanti negli schedari consolari.
  8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalita' di
cui  al  presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via
informatica  al  Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo
giorno  antecedente  la  data  delle  votazioni  in  Italia, l'elenco
provvisorio  dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini
della   successiva  distribuzione  in  via  informatica  agli  uffici
consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.
 
          Note all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459:
              «1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti
          nelle  liste  elettorali di cui all'art. 5, comma 1, votano
          nella  circoscrizione  Estero,  di  cui  all'art.  48 della
          Costituzione,   per   l'elezione   delle  Camere  e  per  i
          referendum   previsti   dagli   articoli 75   e  138  della
          Costituzione,  nei  limiti  e  nelle  forme  previsti dalla
          presente legge».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d),
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
              «2. Ai fini della presente legge si intende:
                a) - c) (omissis);
                d) per  «titolare»,  la  persona  fisica,  la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione od organismo cui competono le decisioni
          in  ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
          di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
                e) - m) (omissis)».