Art. 6.

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento
       dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

  1. E' istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente
il  compito  di  assicurare  il  coordinamento e l'applicazione degli
interventi    necessari   alla   realizzazione   ed   al   successivo
aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.
  2.  Il  Comitato  e'  composto  da tredici membri effettivi esperti
nella  materia,  tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per
gli  italiani  nel  mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre
del  Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie,  uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
uno  dell'associazione  piu' rappresentativa degli operatori di stato
civile  ed  anagrafe  ed  uno  del  comune  di Roma. I componenti del
Comitato  sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel
mondo,  degli  affari  esteri,  dell'interno e per l'innovazione e le
tecnologie. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
  3.  Il  Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli
affari  esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel
mondo,  rimane  in  carica  fino  all'insediamento  del nuovo, che e'
nominato all'inizio di ogni legislatura.
  4.  Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi di cui al comma 1, il
Comitato  determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed
elettorale,  piani  e  criteri  applicativi,  svolgendo  funzioni  di
coordinamento e di verifica, in particolare relative a:
    a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero  e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticita';
    b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento del-l'elenco aggiornato
di cui all'articolo 5;
    c) la  corretta  e  tempestiva trattazione nonche' lo scambio dei
dati  anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero
degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  i comuni, ivi
compresi  gli  adempimenti  relativi ai nominativi degli elettori che
hanno  esercitato  l'opzione  per  il voto in Italia, alle risultanze
della   rilevazione  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero,
nonche' all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti
all'estero;
    d)  la  proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di
una  eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche
ed  elettorali  tra  uffici consolari, Ministero degli affari esteri,
Ministero dell'interno e comuni.
  5.  Ai  componenti  del  Comitato  non e' dovuto alcun compenso ne'
rimborso spese.