Art. 7. 
 
                            Ripartizioni 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli  italiani  nel
mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni  anno,  e'  pubblicato  il
numero dei cittadini italiani residenti nelle  singole  ripartizioni,
sulla base dei dati dell'elenco  aggiornato  di  cui  all'articolo  5
riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della  legge,  l'assegnazione
del numero dei seggi alle singole ripartizioni e'  effettuata,  sulla
base dei dati piu' recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo
5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della
Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico  delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato  della  Repubblica,  di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.  533,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459: 
              «2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e'
          eletto un deputato e un senatore, mentre  gli  altri  seggi
          sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in  proporzione
          al numero dei cittadini italiani che vi risiedono,  secondo
          l'elenco di  cui  all'art.  5,  comma  1,  sulla  base  dei
          quozienti interi e dei piu' alti resti». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni: 
              «Art. 3 (Legge 16 maggio  1956,  n.  493,  art.  5).  -
          L'assegnazione  del   numero   dei   seggi   alle   singole
          circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al  presente
          testo unico, e'  effettuata  -  sulla  base  dei  risultati
          dell'ultimo   censimento   generale   della    popolazione,
          riportati  dalla  piu'  recente   pubblicazione   ufficiale
          dell'Istituto Centrale di  Statistica  -  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica,  promosso  dal  Ministro  per
          l'interno, da emanarsi  contemporaneamente  al  decreto  di
          convocazione dei comizi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1,  del  testo
          unico delle leggi recanti norme per l'elezione  del  Senato
          della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
          1993, n. 533, e successive modificazioni: 
              «1. Il  Senato  della  Repubblica  e'  eletto  su  base
          regionale. I seggi sono ripartiti fra le  regioni  a  norma
          dell'art. 57 della Costituzione sulla  base  dei  risultati
          dell'ultimo   censimento   generale   della    popolazione,
          riportati  dalla  piu'  recente   pubblicazione   ufficiale
          dell'Istituto nazionale  di  statistica,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, da emanarsi, su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione
          dei comizi».