Art. 8.

                Svolgimento della campagna elettorale

  1.  La  mancata  conclusione  di  forme  di  collaborazione  per lo
svolgimento  della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma
1,  della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della
legge relative al voto per corrispondenza.
  2.   Ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge,  nello
svolgimento  della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e
i  candidati  si  attengono  alle  disposizioni  previste dalla legge
10 dicembre  1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28.
  3.  Le  funzioni  attribuite  al  Collegio  regionale  di  garanzia
elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993,
n.  515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero,
dal  Collegio  regionale  di  garanzia elettorale istituito presso la
Corte di appello di Roma.
  4.  Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati
e  di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui
all'articolo  7,  comma  1  e all'articolo 10 della legge 10 dicembre
1993,  n.  515,  si  intendono  computate  sul  numero  dei cittadini
residenti  nelle  singole  ripartizioni,  in  cui  sono presentate le
liste,  risultante  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  di cui
all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
  5.  La  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisvi e l'Autorita' per le garanzie
nelle   comunicazioni,  previa  consultazione  tra  loro  e  ciascuna
nell'ambito  della  propria  competenza,  definiscono,  non  oltre il
quinto  giorno  successivo  all'indizione  dei  comizi  elettorali, i
criteri  specifici  ai  quali, fino alla chiusura delle operazioni di
voto,  debbono  conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti
radiotelevisive  private  nei  programmi  di  informazione  destinati
all'estero,  al fine di garantire la parita' di trattamento per tutti
i soggetti politici, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione.
  6.  Le  disposizioni  previste  dalla  legge 4 aprile 1956, n. 212,
dalla  legge  24  aprile  1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge
25 maggio  1970,  n.  352,  si  applicano,  nello  svolgimento  della
campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme
di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui
territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
  7.  L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito
referendario nei propri locali accessibili al pubblico.
  8.  Ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3  della legge, l'ufficio
consolare  comunica  ai principali mezzi di informazione rivolti alle
comunita'  italiane  all'estero  le  liste  dei candidati, il quesito
referendario  e le modalita' di voto per corrispondenza ed invita gli
editori  di  quotidiani  e periodici che ricevono contributi da parte
dello  Stato  a  consentire  ai  candidati  e  alle  forze  politiche
l'accesso   agli   spazi  per  la  diffusione  di  messaggi  politici
elettorali e referendari in condizioni di parita'.
  9.  L'autorita' consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei
cittadini  attribuite  dall'articolo  45  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «2.  I  partiti,  i  gruppi  politici  e i candidati si
          attengono  alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla
          base delle forme di collaborazione di cui al comma 1».
              - La  legge  10 dicembre 1993, n. 515, reca «Disciplina
          delle  campagne  elettorali  per l'elezione alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica».
              - La  legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca «Disposizioni
          per  la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante
          le   campagne   elettorali   e   referendarie   e   per  la
          comunicazione politica».
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
          10 dicembre 1993, n. 515:
              «1.  Le  spese  per  la  campagna elettorale di ciascun
          candidato  non possono superare l'importo massimo derivante
          dalla  somma  della  cifra fissa di lire 80 milioni e della
          cifra  ulteriore  pari  al  prodotto  di  100 lire per ogni
          cittadino  residente  nel  collegio  uninominale  ovvero al
          prodotto  di  100  lire  per ogni cittadino residente nella
          circoscrizione  elettorale  per i candidati nelle liste che
          concorrono  al  riparto  di  seggi assegnati con il sistema
          proporzionale.
              Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato
          sia  in  un  collegio  uninominale  sia  nella lista per il
          riparto  proporzionale  dei  seggi nella circoscrizione che
          comprende  quel  collegio,  non  possono  comunque superare
          l'importo   piu'   alto   consentito   per  una  delle  due
          candidature (1)».
              (1) Le cifre di cui ai primo periodo del presente comma
          sono  state  rivalutate  all'anno  1995,  sulla  base degli
          indici  ISTAT  dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da
          L. 80.000.000  a  L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da
          L. 10  a  L. 11,453  in  virtu'  del  disposto dell'art. 2,
          decreto   ministeriale  4 marzo  1996  (Gazzetta  Ufficiale
          8 marzo  1996, n. 57).     Successivamente gli importi sono
          stati   rivalutati,   all'anno  1997,  da  L. 91.624.000  a
          L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453
          a  L. 11,896, dall'art. 2, decreto ministeriale 26 febbraio
          1998  (Gazzetta  Ufficiale  9 marzo 1998, n. 56) e all'anno
          2000,   da   L. 95.169.848,800   a  L. 100.689.700,030,  da
          L. 118,962   a   L. 125,861,   da  L. 11.896  a  L. 12,585,
          dall'art.   2,   decreto   ministeriale   23 febbraio  2001
          (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61).     - Si riporta
          il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515:
              «Art.  10  (Limiti  alle spese elettorali dei partiti o
          movimenti).  -  1.  Le  spese per la campagna elettorale di
          ciascun  partito,  movimento,  lista o gruppo di candidati,
          che  partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma
          2  dell'art.  7,  non  possono superare la somma risultante
          dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  Euro 1,00  per il
          numero  complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti
          nelle  liste  elettorali delle circoscrizioni per la Camera
          dei  deputati  e dei collegi per il Senato della Repubblica
          nei  quali  e'  presente  rispettivamente  con  liste o con
          candidati».
              - La  legge  4 aprile  1956, n. 212, reca «Norme per la
          disciplina della propaganda elettorale».
              - La legge 24 aprile 1975, n. 130, reca «Modifiche alla
          disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
          presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
          nonche'   dei   contrassegni   nelle   elezioni  politiche,
          regionali, provinciali e comunali».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  52  della  legge
          25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
          Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):
              «Art.  52.  - Alla propaganda relativa allo svolgimento
          dei  referendum  previsti dalla presente legge si applicano
          le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212
          e 24 aprile 1975, numero 130.
              Le   facolta'  riconosciute  dalle  disposizioni  delle
          predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano
          direttamente  alla  competizione  elettorale  si  intendono
          attribuite   ai   partiti   o  gruppi  politici  che  siano
          rappresentati   in   Parlamento  nonche'  i  promotori  del
          referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
              Qualora    abbiano    luogo   contemporaneamente   piu'
          referendum,  a  ciascun  partito  o gruppo politico che sia
          rappresentato   in  Parlamento,  ai  promotori  di  ciascun
          referendum  e  a  coloro  che  presentino  domanda ai sensi
          dell'art.  4  della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito
          dall'art.  3  della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un
          unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di
          propaganda da richiedersi con unica domanda.
              In  ogni  caso  deve essere rivolta istanza alla giunta
          municipale  entro  il  trentaquattresimo giorno antecedente
          alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti
          spazi».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459:
              «3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          adottano   iniziative  atte  a  promuovere  la  piu'  ampia
          comunicazione  politica sui giornali quotidiani e periodici
          italiani  editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di
          informazione  in  lingua  italiana  o comunque rivolti alle
          comunita'  italiane  all'estero, in conformita' ai principi
          recati  dalla  normativa  vigente  nel  territorio italiano
          sulla    parita'    di   accesso   e   di   trattamento   e
          sull'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici».
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  45  del  decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
          consolare  svolge,  nell'ambito del diritto internazionale,
          funzioni consistenti principalmente nel:
                proteggere  gli  interessi  nazionali  e  tutelare  i
          cittadini e i loro interessi;
                provvedere   alla   tutela  dei  lavoratori  italiani
          particolarmente  per quanto concerne le condizioni di vita,
          di lavoro e di sicurezza sociale;
                favorire  le  attivita'  educative,  assistenziali  e
          sociali  nella  collettivita'  italiana nonche' promuovere,
          assistere,  coordinare  e,  nei  casi previsti dalla legge,
          vigilare  l'attivita'  delle  Associazioni, delle Camere di
          commercio, degli Enti italiani;
                stimolare  nei  modi  piu'  opportuni  ogni attivita'
          economica  interessante l'Italia, curando in particolare lo
          sviluppo degli scambi commerciali;
                sviluppare le relazioni culturali.
              L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
          internazionale,   le  altre  funzioni  ad  esso  attribuite
          dall'ordinamento  italiano,  in  particolare  in materia di
          stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».