Art. 8. Svolgimento della campagna elettorale 1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma. 4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento. 5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisvi e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parita' di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. 7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico. 8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunita' italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalita' di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parita'. 9. L'autorita' consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1». - La legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica». - La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515: «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle due candidature (1)». (1) Le cifre di cui ai primo periodo del presente comma sono state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtu' del disposto dell'art. 2, decreto ministeriale 4 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi sono stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall'art. 2, decreto ministeriale 26 febbraio 1998 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1998, n. 56) e all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11.896 a L. 12,585, dall'art. 2, decreto ministeriale 23 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61). - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515: «Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di Euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati». - La legge 4 aprile 1956, n. 212, reca «Norme per la disciplina della propaganda elettorale». - La legge 24 aprile 1975, n. 130, reca «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali». - Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo): «Art. 52. - Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonche' i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda. In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la piu' ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunita' italiane all'estero, in conformita' ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parita' di accesso e di trattamento e sull'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici». Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».