Art. 9. 
 
                    Intese in forma semplificata 
 
  1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse  le
intese con i Governi degli Stati chegarantiscono che l'esercizio  del
diritto di voto da parte dei  cittadini  italiani  ivi  residenti  si
svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma  1,  della
legge. 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4,
della  legge,  le  rappresentanze   diplomatiche   italiane   possono
concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo
missione e' accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se
i  sistemi  postali  degli  Stati  interessati  al   transito   della
corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il  suo
svolgimento  in  condizioni  di  eguaglianza,  di   liberta'   e   di
segretezza. 
  3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della  legge,  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente  a  quello  previsto  per  la  scadenza
naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri  comunica
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e
al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui  Governi  non
sono state concluse le intese  in  forma  semplificata.  In  caso  di
scioglimento anticipato delle Camere o  di  indizione  di  referendum
popolare, il Ministro degli affari esteri  comunica  tale  elenco  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al
Ministro  dell'interno  entro  il  decimo  giorno   successivo   alla
indizione delle votazioni. 
  4. Il Ministro degli  affari  esteri  comunica  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, che ne  informa  le  Camere,  e  al  Ministro
dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni  di
cui all'articolo 19, comma 4, della legge,  entro  il  decimo  giorno
successivo alla indizione delle votazioni. 
  5. Nei casi di cui all'articolo  19,  commi  3  e  4  della  legge,
l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilita'
o di forza maggiore,  l'elettore  che,  non  essendo  applicabili  le
disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, puo' esercitare il
diritto di voto in Italia. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 4,  della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459: 
              «3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il
          voto per  corrispondenza  non  si  applicano  ai  cittadini
          italiani residenti negli Stati con i cui  Governi  non  sia
          possibile concludere le intese in forma semplificata di cui
          al comma 1. Ad essi si applicano le  disposizioni  relative
          all'esercizio del voto in Italia. 
              4. Le disposizioni relative all'esercizio del  voto  in
          Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art.  1,
          comma 1, residenti in Stati la cui  situazione  politica  o
          sociale non garantisce, anche temporaneamente,  l'esercizio
          del diritto di voto  secondo  le  condizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.  A  tale
          fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
          del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno  del
          verificarsi,  nei  diversi  Stati,   di   tali   situazioni
          affinche'  siano  adottate   le   misure   che   consentano
          l'esercizio del diritto di voto in Italia».