Art. 9. Intese in forma semplificata 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati chegarantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione e' accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza. 3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. 4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. 5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilita' o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, puo' esercitare il diritto di voto in Italia.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459: «3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia. 4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art. 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinche' siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia».